Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 38 - (Misure di salvaguardia del Piano territoriale Provinciale).

Dall'adozione del Piano territoriale Provinciale o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, i Sindaci dei Comuni interessati-relativamente alle prescrizioni e vincoli di cui al punto 6) dell'art. 7 - applicano le misure di salvaguardia nei modi e per gli effetti previsti per il Piano territoriale Regionale di Coordinamento, intendendosi sostituito al Presidente della Giunta Regionale il Presidente della Provincia e alla Commissione Tecnica Regionale la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'art. 114."

Dalla redazione