Articolo modificato dall'art. 74, comma 1, della L.R. 03/02/1998, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 68 - (Termini per l'affidamento degli incarichi).

Fatta salva ogni diversa disposizione per la singola fattispecie, nel procedimento di redazione o variazione di uno strumento urbanistico la nomina dei progettisti o l'assegnazione dell'incarico al competente ufficio provinciale o comunale deve avvenire almeno 120 giorni prima della data da cui, ai sensi della presente legge, la Provincia o il Comune hanno l'obbligo di adottare i rispettivi strumenti.

La progettazione degli strumenti urbanistici di pianificazione, generali ed attuativi, deve essere fatta all'interno della struttura pubblica; in assenza di una struttura idonea, gli incarichi sono conferiti a consulenti esterni scelti tra i liberi professionisti laureati in urbanistica, in architettura e in ingegneria."

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