Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 75 - (Subordinazione della pianificazione urbanistica attuativa).

È fatto divieto al Comune di procedere all'adozione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale e di approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata prima dell'approvazione del Piano Regolatore Generale o prima comunque che sia trascorso un anno dalla sua adozione e trasmissione."

Dalla redazione