N75 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 1 - (Finalità e deleghe).

La gestione e la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio della Regione sono programmate e disciplinate nel rispetto dei seguenti obiettivi:

1) salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

2) equilibrato sviluppo della comunità regionale attraverso il controllo pubblico degli insediamenti produttivi e residenziali secondo criteri di economia nella utilizzazione del suolo e delle sue risorse;

3) l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio-economici.

Le scelte per l'assetto del territorio sono stabilite in armonia con la programmazione nazionale e regionale, garantendo la partecipazione degli enti, delle organizzazioni sociali e dei cittadini.

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto, alle Province sono delegate funzioni amministrative relative all'urbanistica, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge. Al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province sono tenute all'osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia dalla Regione."

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