Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 34 - (Varianti al Piano territoriale Regionale di Coordinamento e ai piani di settore di livello regionale).

La Giunta Regionale presenta ogni anno al Consiglio Regionale una relazione sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di coordinamento con i programmi e i piani regionali.

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento è variato con le stesse procedure di cui all'art. 32, a seguito di nuovi criteri o previsioni che derivino da varianti alla Programmazione Nazionale o al Programma Regionale di Sviluppo, da varianti ai piani di settore di livello regionale o da esigenze di coordinamento con altri programmi e piani regionali.

Le varianti ai progetti di settore o ai piani di area di livello regionale sono approvate con le stesse modalità previste per il progetto o piano originario.

L'approvazione con legge regionale di progetti di settore o di piani di area di livello regionale può comportare se espressamente dichiarato l'adeguamento automatico del Piano territoriale Regionale di Coordinamento senza necessità di specifica variante."

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