Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 28 - (Beni ambientali e architettonici).

Il Piano Regolatore Generale individua i beni ambientali e architettonici del territorio comunale anche non vincolati a norma delle vigenti leggi. Essi sono:

1) insediamenti urbani e rurali o loro parti, aggregazioni edilizie, singoli edifici e manufatti, aventi caratteristiche ambientali e architettoniche, con le rispettive aree e pertinenze;

2) aree di interesse paesaggistico o ambientale.

Il Piano Regolatore Generale formula norme per la tutela dei beni ambientali e architettonici, graduate secondo l'importanza degli stessi e individua le fasce di rispetto per garantirne la libera visione dagli spazi pubblici. Tali beni vanno individuati nella cartografia del Piano Regolatore Generale, a scala opportuna, con adeguata classificazione tipologica riferita alle singole unità immobiliari e sintetizzata in unità urbanistiche compiute.

In tali ambiti è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e della rete viaria pedonale e veicolare.

Il Piano Regolatore Generale precisa gli obiettivi per la tutela e la riutilizzazione dei beni ambientali e architettonici e individua nella cartografia i perimetri delle zone in cui è obbligatorio il ricorso al Piano Particolareggiato o al Piano di Recupero.

Il Piano di Recupero può essere redatto e approvato solo previa classificazione tipologica e definizione delle destinazioni d'uso compatibili e delle modalità di intervento di cui al presente articolo.

Relativamente ai Centri Storici, l'attuazione dei Piani Regolatori Generali e dei Programmi di Fabbricazione avviene anche mediante Piani di Recupero formati ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, e della presente legge.

Nell'ambito dei Centri Storici sono consentiti, fino all'approvazione degli strumenti attuativi, solo gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, salvo il caso di cui al comma successivo.

Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia, distinta in base alle caratteristiche dell'impianto tipologico di antica o recente origine, conservato, degradato o sostituito.

Le classificazioni operative sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

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