Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 20 - (Dimensionamento del Programma Pluriennale di Attuazione e scelta delle aree).

Il Consiglio Comunale determina l'estensione delle parti di territorio comunale da includere nel Programma Pluriennale di Attuazione sulla base del prevedibile andamento, nel periodo di validità del programma, della domanda di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali e industriali, tenendo anche conto dei fabbisogni arretrati e dimensionando conseguentemente l'estensione e la destinazione delle aree per spazi riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio.

In sede di prima applicazione, il Comune certifica la quota del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione attuata fino alla deliberazione del Programma Pluriennale di Attuazione, in relazione allo sviluppo residenziale, pubblico e privato, allo stato di attuazione dei servizi, delle aree produttive e delle opere di urbanizzazione previste dallo strumento urbanistico.

L'estensione delle aree con destinazione d'uso residenziale è determinata, per il periodo di efficacia del programma, in relazione agli indici di incremento assunti per il dimensionamento del Piano Regolatore generale.

Al fine del dimensionamento delle aree di cui al punto 2) dell'art. 19 si tiene conto anche del fabbisogno pertinente alla quantità di popolazione insediata o da insediare in conseguenza degli interventi edilizi concessi nel periodo dal 31 gennaio 1977 alla data di approvazione del Programma Pluriennale di Attuazione.

Per l'edilizia commerciale, turistica, direzionale, industriale e artigianale il fabbisogno è determinato sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico generale e delle richieste degli operatori del settore; per gli spazi riservati ai sensi dell'art. 25, il fabbisogno è almeno uguale a quello derivante dal rispetto dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici definiti ai sensi della presente legge e applicati agli interventi residenziali, commerciali, direzionali, turistici, artigianali e industriali previsti nel Programma Pluriennale di Attuazione.

Le aree e gli edifici da includere nel Programma Pluriennale di Attuazione sono scelti con priorità per:

1) gli interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente;

2) le aree dotate di opere di urbanizzazione non completamente usufruite e, comunque, le aree nelle quali i costi di insediamento sono relativamente più contenuti;

3) le aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato;

4) le aree sulle quali non insistono colture agricole pregiate."

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