N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 37 - (Adozione e approvazione del Piano territoriale Provinciale).

La Provincia adotta un progetto preliminare di piano.

Esso è depositato presso la segreteria della Provincia e in quella di ogni suo Comune e viene inviato alla Regione e alle Comunità Montane interessate; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'albo della Provincia e dei Comuni e mediante affissione di manifesti, affinché enti e organizzazioni sociali possano presentare le proprie osservazioni.

Entro 120 giorni dalla data del deposito, il Piano territoriale Provinciale, anche sulla base delle osservazioni pervenute, viene adottato col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

Entro 8 giorni, esso è depositato presso la segreteria della Provincia e in quella di ogni suo Comune per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

I termini, di cui al precedente comma, decorrono alla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito secondo le modalità indicate al secondo comma.

Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 90 giorni il Presidente della Provincia trasmette alla Regione il Piano territoriale Provinciale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni della Provincia.

Il Piano territoriale Provinciale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, è approvato con delibera del Consiglio Regionale.

Il Piano approvato è depositato presso la segreteria della Provincia e dei Comuni a disposizione del pubblico."

Dalla redazione