Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 98 - (Annullamento dei provvedimenti comunali).

Entro 10 anni dalla loro esecutività le deliberazioni e i provvedimenti comunali nonché le concessioni e le autorizzazioni tacitamente assentite, che consentono opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente ovvero in qualsiasi modo costituiscono violazione di norme, regolamenti o prescrizioni vigenti, possono essere annullati dal Consiglio Provinciale competente, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'art. 114.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dall'accertamento delle violazioni, previa contestazione delle stesse al titolare della concessione o autorizzazione e al proprietario, se diverso, al progettista nonché al Comune interessato, affinché entro 60 giorni presentino le proprie controdeduzioni.

La contestazione di cui al comma precedente deve essere notificata nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo del Messo comunale.

Qualora i lavori siano in corso all'atto dell'accertamento, il Presidente della Provincia può sospendere i lavori con ordinanza notificata al Comune interessato e ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 91. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro 6 mesi dalla sua emanazione, non sia stato disposto l'annullamento della concessione o autorizzazione.

Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento il Sindaco è tenuto a procedere ai sensi dell'art. 96."

Dalla redazione