N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 20/08/1987, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 117 - (Determinazioni comunali).

Il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni conseguenti alle nuove disposizioni della presente legge e dei suoi allegati in materia di oneri di urbanizzazione, quota del costo di costruzione e convenzione - tipo comunale, di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)"

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