Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 24 - (Zone territoriali omogenee).

Le zone territoriali omogenee in cui il Piano Regolatore Generale suddivide il territorio, previste dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle stabilite dall'art. 2 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla presente legge.

La zona territoriale omogenea di tipo C è suddivisa nelle due sottozone di tipo C1 e C2; nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta dagli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2 quanto tali limiti non vengono raggiunti. Nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati.

La zona territoriale omogenea di tipo E comprende le parti del territorio destinato a usi agricoli.

Gli strumenti urbanistici possono prevedere zone risultanti dalla combinazione di destinazioni d'uso diverse purché compatibili, tra cui zone destinate anche parzialmente a insediamenti turistici commerciali e direzionali e le modalità secondo cui dette funzioni vanno inserite in zone omogenee con diversa destinazione."

Dalla redazione