Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 67 - (Varianti).

In connessione con la deliberazione di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e con la determinazione delle partite del bilancio comunale afferenti i proventi, di cui all'art. 12 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e le spese di cui al punto 9) dell'art. 19, il Consiglio Comunale, annualmente, procede alla verifica dello stato di attuazione del Programma Pluriennale di Attuazione e all'aggiornamento della planimetria e della relazione, di cui rispettivamente ai punti 1) e 4) dell'art. 21.

Sono ammesse varianti di aggiornamento del Programma Pluriennale di Attuazione assunte in adeguamento degli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un Piano per l'edilizia Economica e Popolare o di un Piano per gli Insediamenti Produttivi, ovvero assunte per l'attuazione di interventi di comprovato interesse pubblico, nonché quelle necessarie per aumentare l'ampiezza del programma a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni conseguenti a interventi di carattere produttivo.

Quando il Programma Pluriennale di Attuazione sia stato attuato prima del termine previsto, il Comune provvede a dotarsi di un nuovo Programma Pluriennale di Attuazione."

Dalla redazione