N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 13 - (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare).

Il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate sia in zone non edificate attraverso interventi di nuova edificazione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei Comuni non obbligati, ove ricorrano le condizioni che rendono opportuna l'adozione del piano, la percentuale di cui all'art. 2 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è stabilita dal Consiglio Comunale all'atto dell'adozione del piano stesso e non può eccedere il limite massimo fissato per i Comuni obbligati.

Nell'ambito del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza.

Il Consiglio Regionale con propria deliberazione redige e modifica l'elenco dei comuni obbligati al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare e i criteri che ne rendono opportuna l'adozione per i Comuni non obbligati."

Dalla redazione