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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/01/2000, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/05/2019, n. 17
- L.R. 26/06/2018, n. 23
- L.R. 16/03/2018, n. 13
- L.R. 03/11/2017, n. 39
- L.R. 11/05/2015, n. 8
- L.R. 13/03/2009, n. 3
- L.R. 27/02/2008, n. 1
- L.R. 19/02/2007, n. 2
- L.R. 25/02/2005, n. 9
- L.R. 03/10/2003, n. 19
- L.R. 13/09/2001, n. 27
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» e successive modificazioni1. Il quarto comma dell’articolo 5 della legge regionale 5 nove |
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Art. 4 - Modifica e disposizioni sull'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» e successive modificazioni1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 novem |
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Art. 5 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modifiche della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, «Disciplina della viabilità silvo-pastorale» e successive modificazioni1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 19 |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni. 2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce id |
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Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese1. L'ammontare dei benefìci concessi ad una impresa, cumulati con quell |
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Art. 13 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, «Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione» e successive modificazioni1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio |
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Art. 14 - Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni1. Il comma 14 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è così sostituito: |
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Art. 15 - Realizzazione dei parcheggi d'interscambio del primo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo stralcio d |
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Art. 16 - Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico1. La Giunta |
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Art. 18 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali» e successive modificazioni1. Dopo il comma primo dell’articolo 37 della legge regionale 4 |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per l'impiantistica sportiva1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli att |
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Art. 22 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Contributi per interventi di metanizzazione in zone montane1. In attuazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, reca |
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Art. 28 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, «Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po» e successive modificazioni1. Nel comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole «articolo 13» sono sostituite da |
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Art. 31 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto»1. I termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge |
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Art. 32 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» e successive modificazioni1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, «Norme per la disciplina dell'attività di cava» e successive modificazioni |
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Art. 35 - Art. 36 - Omissis
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Art. 38 - Programma di interventi strutturali nel settore zootecnico per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni igienico-sanitarie negli allevamenti bovini da latte1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico» ad integrazione degli interventi ivi previsti, la Giunta regionale può conced |
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Art. 39 - Art. 41 - Omissis
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Art. 42 - Modifiche della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"»1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è aggiunto il seguente articolo: |
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Art. 43 - Modifica dell'articolo 65-bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni1. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come introdotto dall’articolo 43 della |
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Art. 44 - Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Contributi all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.)1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili e degli impianti |
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Art. 49 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni e abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 461. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito: “1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione: a) per le acque minerali destinate all’imbottigliamento: 1) di lire 200.000 con un minimo |
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Art. 53 - Art. 58 - Omissis
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Art. 59 - Modifiche della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» |
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Art. 60 - Omissis
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Art. 61 - Disposizioni in materia di coltivazioni agricole(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione) |
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Art. 62 - Disposizioni urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici1. Gli impianti sportivi destinati all'allenamento o alle gare di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i kartodromi, i motodromi, non |
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Art. 63 - Piani coordinati per gli insediamenti produttivi1. Per favorire l'integrazione delle previsioni urbanistiche di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi insediamenti, determinando le modalità di formazione delle previsioni urbanistiche mediante i piani coordinat |
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Art. 64 - Modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21, «Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici» e successive modificazioni |
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Art. 65 - Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni |
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Art. 69 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1 |
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Art. 70 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, «Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali» e successive modificazioni |
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Art. 71 - Art. 78 - Omissis
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Art. 79 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni |
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Art. 80 - Art. 83 - Omissis
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Art. 84 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, «Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe"1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, è inserito il seguente comma: “3-bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la trasformazione del “Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale” di cui al comma 1 in |
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Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigor |
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Art. 86 - Iniziativa per la costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune.(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione) |
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Art. 87 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni»1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42, è così sost |
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Art. 88 - Art. 90 - Omissis
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Art. 91 - Interventi di completamento di impianti sportivi comunali |
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Art. 92 - Contributi straordinari a favore di interventi per l'edilizia scolastica1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e di completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni dello stanziame |
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Art. 93 - Art. 96 - Omissis
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Art. 97 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27, «Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto»1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 19 |
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Art. 98 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti»1. I commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , |
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Art. 99 - Art. 100 - Omissis
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Art. 101 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali»1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 ottobre |
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Art. 102 - Omissis
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Art. 103 - Disposizioni in materia di piste ciclabili1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2000, relativo agli interventi prev |
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Art. 104 - Omissis
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Art. 105 - Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazion |
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Tabella A (Parte I - II) - Omissis
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