Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 14/09/1994, n. 58; dall'art. 51, comma 1, della L.R. 01/02/1995, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 108 - (Sostituzione transitoria degli organi provinciali).

La Provincia provvede alla costituzione dell'Ufficio per la Pianificazione e la Gestione del territorio, di cui all'art. 102, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente la Provincia provvede alla costituzione della Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'art. 114.

Qualora, trascorsi 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione non abbia fatto pervenire alla Provincia i nominativi dei componenti di cui ai punti c) e g) dell'art. 114, in via transitoria, la Commissione Urbanistica Provinciale può essere insediata ed esercitare le proprie funzioni anche in carenza di detti componenti.

L'avvenuta costituzione dell'Ufficio per la Pianificazione e la Gestione del territorio e della Commissione Urbanistica Provinciale è comunicata dal Presidente della Provincia alla Giunta Regionale, la quale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dal giorno successivo a quello di detta pubblicazione ha inizio l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni amministrative in materia di urbanistica delegate con la presente legge, fatta eccezione per quelle relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

Entro il termine di cui al comma precedente, la Giunta Regionale provvede a far pervenire alla Provincia tutti gli atti e documenti giacenti presso gli uffici regionali e concernenti i procedimenti, anche conclusi, relativi alle funzioni amministrative in materia di urbanistica delegate alle Province con la presente legge. Restano valide tutte le fasi compiute, comprese quelle di natura consultiva, di procedimenti avviati dalla Regione e non ancora conclusi.

Fino all'inizio dell'esercizio da parte della Provincia delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, i poteri attribuiti dalla presente legge al Presidente della Provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al Consiglio Provinciale dalla Giunta Regionale, fatte salve le attribuzioni della competente Commissione Consiliare, ai sensi del punto 4) dell'art. 3 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12, e degli organi consultivi regionali. La Giunta Regionale provvede altresì a trasmettere tempestivamente alla Provincia copia di tutti gli atti e documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in sostituzione della Provincia ai sensi della presente legge.

Le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla provincia successivamente all'entrata in vigore del Piano territoriale provinciale."

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