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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 26/06/2008, n. 4
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- L.R. 06/04/2012, n. 13
- L.R. 23/12/2010, n. 30
- Sent. Corte Cost. 04/12/2009, n. 316
- L.R. 09/10/2009, n. 26
- Avviso di Rettifica in B.U. 24/10/2008, n. 88
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CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio |
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio " e successive modificazioni1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge reg |
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Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge reg |
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legg |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio " e successive modificazioni1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge reg |
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Art. 5 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio " e successive modificazioni1. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. 2-ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.". |
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Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni |
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Art. 7 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: "alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico" sono aggiunte le seguenti parole: ", al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni". 2. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole "dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore d |
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Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 vanno aggiunte le parole: "tale limite può essere derogato previa autorizzazione de |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" e successive modificazioni1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge |
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Art. 10 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune"1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 è così sosti |
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Art. 11 - Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori" e successive modificazioni1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è così sostituito: "1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territori |
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 79-bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni1. Dopo l'articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis: "Art. 79-bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione |
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Art. 13 - Interpretazione autentica dell'articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge reg |
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Art. 14 - Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) |
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni1. Al comma 10 dell'articolo 44 della legge re |
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CAPO II - Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 28-ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni1. Dopo l'articolo 28-bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo: |
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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 28-quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni1. Dopo l'articolo 28-ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è aggiunto il segue |
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Art. 18 - Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000"1. N9 [In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle |
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CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 19 - Modifica dell'allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 "Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata" e successive modificazioni |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 "Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata" |
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture |
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Art. 24 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" e successive modificazioni1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito: “3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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