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Ultimo aggiornamento
23/06/2024

Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Donatella Salamita
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AMBITO APPLICATIVO OBBLIGHI SICUREZZA IN CANTIERE

Gli adempimenti di carattere documentale e organizzativo specificamente stabiliti dal Testo unico della sicurezza (D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81) per i cantieri temporanei o mobili si applicano a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (artt. 88 e 89 del D. Leg.vo 81/2008), il cui elenco è contemplato dall’Allegato X R del medesimo Testo unico.

Le lavorazioni che rientrano nei “lavori edili o di ingegneria civile” sono definite dall’Allegato X come:

* i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

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IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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Il committente nella normativa sulla sicurezza in cantiere

Si definisce “committente” ai fini dell’adempimento degli obblighi connessi alla sicurezza nei ca

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Il responsabile dei lavori e la delega da parte del committente

Ai sensi dell’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1 lettera c), il committente può a sua volta incaricare un altro soggetto - denominato “responsabile dei lavori” - di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal medesimo decreto.

Nel campo di applicazione della normativa sui lavori pubblici, il responsabile dei lavori coincide con il responsabile unico del progetto (RUP).

Si sottolinea la facoltatività della presenza del responsabile dei lavori, in quanto la sua nomina ed il suo incarico rimangono nella discrezionalità del committente (nei lavori pubblici, peraltro, si può evincere una obbligatorietà della nomina del RUP).


Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi -ai sensi dell’art. 93 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1 - limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori, le cui mansioni devono pertanto essere precisate nell’incarico stesso.

Nell’ambito dei lavori pubblici, l’incarico (o delega di funzione) è definito dalla norma, nella considerazione che il ruolo di responsabile dei lavori per opere pubbliche

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Sintesi degli obblighi del committente

Gli obblighi che ricadono in capo al committente (o al responsabile dei lavori) in caso di opere edili sono disciplinati dall’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008 e dagli altri articoli dal medesimo richiamati, e consistono in estrema sintesi:

* nella fase di progettazione dell’opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, e della previsione dei tempi di relazione dell’opera, tenere conto delle misure generali di scurezza (per i lavori pubblici, nel rispetto dei compiti attribuiti al RUP e al progettista);

* verificare l’

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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
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Quando è obbligatoria la nomina, tempistiche

L’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza scatta per tutti i cantieri in cui sia prevista, o vi sia, la presenza anche non contemporanea di più imprese. In questo caso si fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più imprenditori, essendo viceversa esclusi dal computo i lavoratori autonomi N5.

La nomina deve avvenire con le seguenti tempistiche:

* quanto al CSP, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;

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Lavori privati non soggetti a permesso di costruire e inferiori a 100.000 Euro

Ai sensi dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 11, l’obbligo di designazione del CSP non si applica ai lavori privati:

* di importo inferio

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Tabella riepilogativa obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa concernente l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza.


Obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza


TIPOLOGIA DI CANTIERE

CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO 100.000 EURO

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Compiti e responsabilità del coordinatore per la sicurezza
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Coordinatore per la progettazione (CSP)

Il coordinatore per la progettazione (art. 91 del D. Leg.vo 81/2008) durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

* redige il piano di sicurezza e di coordinamento (nel seguito anche semplicemente “PSC”);

* predispone, ad esclusione dei casi di meri lavori di manutenzione ordinaria, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

* coordina l’applicazione al progetto delle disposizioni (misure generali di tutela) di cui all’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1.

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Coordinatore per l’esecuzione (CSE)

I compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono distinguersi in tre grandi classi.


1) Compiti attinenti al controllo affinché che i soggetti che operano nel cantiere (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) osservino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, ove previsto, e le relative procedure di lavoro N9.

Nel caso in cui ciò non avvenga, il CSE:

* segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 del D. Leg.vo 81/2008 e dell’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008 medesimo, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

* dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti se il committente o, se nominato, il responsabile dei lavori, non adotti alcun prov

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Responsabilità del coordinatore dopo la realizzazione delle opere edili in senso stretto

La legge collega i compiti del coordinatore al periodo di “esecuzione dell’opera” (cfr. art. 92,

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Requisiti professionali del CSP e del CSE
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Titoli di studio ed esperienza

Il CSP e il CSE devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio in abbinamento attestazioni di esperienza, come indicati dall’art. 98 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettere a), b) e c).


REQUISITI INDICATI DALL’ARTICOLO 98, COMMA 1, LETTERA A,
DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

I requisiti richiesti sono:

* laurea magistrale: laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16/03/2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 09/07/2007 (vedi tabella);


Decreto ministeriale 16/03/2007

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE

TITOLO

LM-4

ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA

LM-20

INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED AERONAUTICA

LM-21

INGEGNERIA BIOMEDICA

LM-22

INGEGNERIA CHIMICA

LM-23

INGEGNERIA CIVILE

LM-24

INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI

LM-25

INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE

LM-26

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

LM-27

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

LM-28

INGEGNERIA ELETTRICA

LM-29

INGEGNERIA ELETTRONICA

LM-30

INGEGNERIA ENERGETICA NUCLEARE

LM-31

INGEGNERIA GESTIONALE

LM-32

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Frequenza corsi di formazione

In aggiunta ai titoli di studio ed alle attestazioni comprovanti l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, per assumere incarichi di CSP e/o CSE è necessario essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione (sono esclusi coloro che sono in possesso di laurea magistrale LM-26 e alcuni altri casi particolari indicati dal comma 4, art. 98 del D. Leg.vo 81/2008 - vedi avanti).

Deve trattarsi di corso organizzato:

* dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;

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LA NOTIFICA PRELIMINARE DEL CANTIERE

Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori) trasmette all’Azienda sanitaria locale, alla Direzione provinciale del lavoro (nonché, qualora si tratti di lavori pubblici, al Prefetto N3) competenti per territorio la “notifica preliminare”, secondo lo schema riportato all’Allegato XII R del Testo unico (vedi formula

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ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
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Verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi
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Verifica con modalità ordinarie

Il committente (o il responsabile dei lavori) è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (affidatarie e/o esecutrici) e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

La verifica deve essere espletata con le modalità di cui all’Allegato XVII R del Testo unico. Tale verifica è definita dall’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera l), come il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Fatti salvi i casi in cui la verifica può essere condotta in maniera semplificata (vedi avanti), negli altri cantieri - in base al combinato disposto dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008 e dell’Allegato XVII R), la verifica avviene con le seguenti modalità:

* le imprese devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei so

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Verifica con modalità semplificate

Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno

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Trasmissione di copia della notifica preliminare

Il committente è tenuto infine a trasmettere copia della notifica preliminare

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Sospensione del titolo abilitavo per carenza documentale del cantiere

Ai sensi dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 10, in assenza di notifica preliminare oppure in assenza del DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

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Verifica di congruità della manodopera (DURC di congruità)
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Normativa di riferimento e aspetti generali

In attuazione del comma 10-bis, dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)

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Ambito applicativo della verifica di congruità

L’art. 2 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata si applica:

* in relazione ai lavori pubblici di qualsiasi importo;

* in relazione ai lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 Euro.

Per il calcolo del “valore complessivo dell’opera” bisogna fare riferimento:

* negli appalti pubblici, al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo d

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Indici di congruità della manodopera

L’art. 3 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

Detti indici minimi, in fase di prima applicazione sono stati quelli riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10/09/2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. In seguito, la tabella in questione è stata oggetto di aggiornamento:

* con Accordo collettivo del 24/06/2022;

* con Accordo collettivo del 10/01/2024;

* con Accordo collettivo del 09/05/2024.

Si riporta di seguito la tabella degli indici di congruità aggiornati all’Accordo del 09/05/2024. Per la declaratoria con la descrizione delle lavorazioni di riferimento per ciascuna categoria, si rinvia alla Tabella A dell’Allegato II.12 R al Codice dei contratti pubblici.


Tabella indici di congruità della manodopera vigenti dal 09/05/2024


OPERE GENERALI

CATEGORIA

LAVORI

INDICE

OG 1

Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture

14,28%

OG 1

Nuova edilizia industriale, esclusi impianti

5,36%


Ristrutturazione di edifici civili

22,00%


Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti

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Rilascio del DURC di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio

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Modalità per la verifica di congruità

La verifica di congruità:

* per i lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;

* per i lavori privati, deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

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Obblighi del RUP e del DL e relative sanzioni

L’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19, ha previsto, al comma 10, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021, sopra illustrate.

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Applicazione CCNL per lavori edili e agevolazioni fiscali

L’art. 1 della L. 234/2021, comma 43-bis R prevede che per i lavori edili di cui all’Allegato X R al Testo unico della sicurezza, i bonus fiscali edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 Euro., ed ai seguenti bonus:

* artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 34/2020 (Superbonus, Bonus barriere architettoniche, cessione dei crediti);

* art. 16 del D.L. 63/2013, comma 2 (Bonus mobili ed elettrodomestici);

* art. 1 della L 205/2017, n. 205, comma 12 R (Bonus aree verdi);

* art. 1 della L 160/2019, n. 160, comma 219 R (Bonus facciate).

Analoga indicazione deve essere riportata nelle fatture relative a

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Responsabilità solidale

L’art. 29, D.L. 19/2024, intervenendo ancora nel testo dell’art. 29 del D. Leg.vo 276/2003Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, pre

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VERIFICHE IN CAPO ALL’IMPRESA AFFIDATARIA
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Impresa affidataria e impresa esecutrice, differenza e casistiche

L’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera i), definisce “impresa affidataria” l’impresa “titolare del contratto di appalto con il committente”.

Sempre ai sensi della definizione in parola, l’impresa affidataria, nell’esecuzione dell’opera ad essa appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

In altri termini, l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali, oppure viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi in tal caso a gestire questi altri soggetti verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Date le definizioni recate dalla lettera i-bis) dell’art. 89 del D.

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Obblighi dell’impresa affidataria nell’appalto con l’impresa esecutrice

L’impresa affidataria e l’impresa esecutrice sono o possono essere, come visto, soggetti diversi; tuttavia, il fatto di non partecipare ai lavori, e non essere quindi anche esecutrice dell’opera, non esenta l’impresa affidataria - anche se non esecutrice nemmeno in parte dei lavori - dall’ottemperare agli obblighi ad essa posti in capo dall’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008.

Ai sensi del punto 01 dell’Allegato X

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Gestione pratica dei lavori

Quanto invece alla gestione pratica dei lavori, gli obblighi dell’impresa affidataria consistono, ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008, in:

* verificare le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati;

* verific

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Obblighi contrattuali nei confronti delle imprese esecutrici

Quanto, infine, agli obblighi contrattuali dell’impresa affidataria nei confronti delle eventuali imprese esecutrici, l’art. 97 del D. Leg.vo 81/2008 dispone che:

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Lavori pubblici

L’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008, comma 6-bis, ultimo periodo, dispone che per i lavori pubblici si applica l’art. 118 del D. Leg.vo 163/2006, comma 4, rimando da intendersi ora riferito all’art. 119 del D. Leg.vo 36/2023, comma 12 (e prima ancora all&rsqu

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I PIANI DI SICUREZZA
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Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
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286751 11664546
Indicazioni generali

Il piano di sicurezza e di coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Esso è parte integrante del contratto di appalto e va

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Contenuto e redazione del PSC

Il PSC è, evidentemente, correlato alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso comprende:

1) la stima dei costi di cui al combinato disposto dell’art. 100 del D. Leg.vo 81/2008 e punto 4 dell’Allegato XV R;

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Obblighi di trasmissione

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate

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Il piano operativo di sicurezza (POS)

Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce una sorta di “piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (cfr. art. 92 del D. Leg.vo 81/2008).

Ciascuna impresa esecutrice del cantiere deve redigere, in riferimento al cantiere interessato, il proprio POS e trasmetterlo all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria, a sua volta, verifica la congruenza rispetto al proprio, e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.

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Il piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

L’art. 131 del D. Leg.vo 163/2003 prevedeva per i lavori pubblici un piano di sicurezza sostitutivo (PSS), in sostituzione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando q

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286751 11664551
Il “ciclo” di verifica e adeguamento dei piani di sicurezza

Il PSC è soggetto ad adeguamento (art. 92 del D. Leg.vo 81/2008).

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (

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Vincolatività dei piani di sicurezza per gli appaltatori

Il PSC entra a far parte del contratto di appalto tra soggetto nel cui interesse l’opera viene eseguita e l’impresa affidataria (art. 100 del D. Leg.vo 81/2008). Pertanto, la sua violazione costituisce, anzitutto, violazione di obblighi contrattuali tanto che la legge prevede il potere-dovere da part

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OBBLIGHI IN CANTIERE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
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Obblighi generali comuni

Obbligo comune delle imprese che operano in cantiere, affidatarie e (eventualmente) esecutrici è anzitutto quello di redigere, a meno che non si tratti di mera fornitura di materiali o attrezzature, il POS.

Esse inoltre devono:

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Obblighi propri dell’impresa affidataria

Le imprese esecutrici, oltre ad adempiere agli obblighi di carattere documentale/organizzativo comuni alle imprese che operano in cantiere quali, primo tra tutti, quello di redigere il POS (vedi sopra), osservano le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 del D. Leg.vo 81/2008) e curano, ciascuna per la parte di competenza:

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Obblighi propri delle imprese esecutrici

Le imprese esecutrici, oltre ad adempiere agli obblighi di carattere documentale/organizzativo comuni alle imprese che operano in cantiere quali, primo tra tutti, quello di redigere il POS (vedi sopra), osservano le misure generali di tutela dei lavoratori (art. 15 del D. Leg.vo 81/2008) e curano, ciascuna per la parte di competenza:

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Obblighi dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi imposti dal Test

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286751 11664558
COMUNICAZIONE LAVORI SU EDIFICI ADIBITI A LAVORAZIONI INDUSTRIALI

L’art. 67 del D. Leg.vo 81/2008 dispone che nel caso di lavori relativi a:

* costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali;

* ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti;

il datore di lavoro debba comunicare all’organo di vigilanza competente per territorio alcuni elementi informativi relativi ai lavori stessi.

La comunicazione è dovuta per i luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

La lettera e) dell’

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286751 11664559
PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORI AUTONOMI

Introduzione

L’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, è stato interamente sostituito dal comma 19 dell’art. 29 D.L. 19/2024, sostituzione operata per l’introduzione dell’obbligo al possesso della c.d. “patente a crediti” a decorrere dal 01/10/2024.

Sono tenuti al possesso del citato documento, quale forma di “abilitazione” per quanto vedremo a seguire, le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’

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286751 11664560
La certificazione di regolarità fiscale

Il requisito richiesto alle imprese e lavoratori autonomi, indicato alla lettera e) dell’elenco di cui al paragrafo precedente - “Certificazione di regolarità fiscale” - riguarda la certificazione di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici disciplinata dall’art. 17-bis del D. Leg.vo 241/1997 che dispone una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, degli appaltatori e dei subappaltatori.

In particolare, ci si deve ricondurre ad appalti e subappalti di una o più opere o di u

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Domanda e punteggio della patente a crediti

Le modalità per la presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti sono da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dietro parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo stesso modo sono stabiliti i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il punteggio iniziale è pari a 30 crediti, e può essere incrementato mediante criteri di attribuzione da individuare con il decreto prima citato, mediante il quale vengono stabilite anche le modalità per recuperare gli eventuali crediti decurtati.

Il punteggio che consente di lavorare nei cantieri temporanei o mobili deve essere pari o superiore a 15 crediti; ove inferiore è ammesso solo il completamento delle attività in corso di esecuzione, sempreché l’intervento nella parte già eseguita risulti superiore al 30% del valore del contratto.

Resta salva l’adozione dei provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori disciplinati dall’art. 14 del D. Leg.vo 81/2008 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.


Decurtazione del punteggio

Le motivazioni comportanti la riduzione del punteggio risiedono nelle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nelle casistiche riportate nell’Allegato I-bis al D. Leg.vo 81/2008 R, inserito dall’Allegato 2-bis - comma 19 lettera c-bis) dell’art. 29 del D.L. 19/2024, il quale esplica 29 fattispecie aventi ad oggetto le varie tipologie di violazione, con attribuzione, per ognuna, del numero di crediti decurtati.

Si riporta di seguito la tabella in questione, con ulteriori indicazioni redazionali a corredo e chiarimento.



Fattispecie

Crediti decurtati

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3

Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5

Omessa elaborazione del POS

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

11

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SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E FIERE (IL “DECRETO PALCHI”)

Il c.d. “Decreto del fare” (D.L. 21/06/2013, n. 69) ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell’

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Struttura del provvedimento

Il provvedimento prende in esame separatamente:

1) gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali;

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Campo di applicazione

Le attività cui si estende il campo di applicazione del decreto sono le seguenti:

* per gli spettacoli musicali, cinematografi

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Allegati

Il provvedimento contempla alcuni allegati, con i seguenti contenuti:

* Allegato I R - Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea (che il committente o il responsabile dei lavori devono acquisire ai fini dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lettera a), (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente);

* Allegato II R - Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere (art. 3 del D.M. 22/07/2017, comma 1, lettera f);

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SANZIONI


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