Comma abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l'aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano."

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