Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 118 - (Atti di competenza della Giunta Regionale).

Quando una norma regionale subordina l'emanazione di un atto al decreto del Presidente della Giunta Regionale previo parere obbligatorio o vincolante, della Giunta Regionale, il relativo potere è attribuito esclusivamente alla Giunta Regionale."

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