Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Normativa tecnica per le costruzioni
- Alfonso Mancini
Normativa tecnica per le costruzioni
Normativa tecnica per le costruzioni
NTC 2018 integrate con la Circolare applicativa
QUADRO LEGISLATIVO E NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC) VIGENTI |
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Norme legislative sulle costruzioni e sulle struttureLa normativa tecnica per l’edilizia e le costruzioni è contemplata dall’art. 52 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), e successivi. L’art. 52 del D.P.R. 380/2001 (che ha ripreso il “vecchio” art. 1 della L. 02/02/1974, n. 64) dispone in sintesi che tutte le costruzioni pubbliche o private devono |
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Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti |
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018 (NTC 2018)Parte delle norme di cui al punto 2) del paragrafo precedente sono contenute nel D. Min. infrastrutture e trasporti 26/06/2014, recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sb |
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Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/01/2019, n. 7 (Circolare applicativa NTC 2018)Con la Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/01/2019, n. 7, sono state emanate, a circa un anno di |
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Oggetto e campo di applicazione delle NTC 2018In base al quadro normativo in precedenza delineato, il D |
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Vigenza delle NTC 2018 e periodo transitorioIl D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018 è entrato in vigore dal 22/03/2018 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Per l’applicazione a progetti e opere in corso si vedano le seguenti indicazioni. Per le opere pubbliche: - per le opere in corso di esecuzione al 21/03/2018, è possibile conti |
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Appendici nazionali agli Eurocodici strutturaliAd ulteriore completamento del quadro normativo ci sono le Appendici nazionali agli Eurocodici, le quali fissano i “parametri specificati a livello nazionale” degli Eurocodici strutturali, che possono dunque essere utilizzati a livello nazionale, secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione UE 11/12/2003. Si segnala infatti in proposito che: |
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ULTERIORI RIFERIMENTI TECNICI “DI COMPROVATA VALIDITÀ” |
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GeneralitàCome accennato, in base al richiamo effettuato dal capitolo 1 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018, terzo capoverso, nel capitolo 12 del medesimo D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018 si dispone che, per quanto non diversamente specificato, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa norma, le indicazioni riportate nei seguenti documenti: |
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Documenti Consiglio superiore dei lavori pubblici e CNRRiguardo ai documenti emanati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal CNR si richiamano quelli attualmente dispo |
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Istruzioni e linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici- Istruzioni CSLP 21/07/2022 (Vai al testo R) Linee guida per la progettazione, messa in opera, controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio o polimeriche. - Istruzioni CSLP 01/07/2022 (Vai al testo R) Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. - Istruzioni CSLP 03/12/2019, n. 627 (Vai al testo R) Linea Guida per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di interventi di consolidamento strutturale mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM. - Istruzioni CSLP 29/05/2019, n. 232 (Vai al testo R) Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar). |
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Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale |
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Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio nazionale delle ricerche- Norma CNR DT 215/2018 (Visualizza PDF) Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a matrice inorganica. - Norma CNR DT 214/2018 (Visualizza PDF) Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni. (Il documento tecnico è stato sottoposto ad inchiesta pubblica fino al 31/01/2019, non risulterebbe ancora ufficialmente adottato) - Norma CNR DT 213/2015 (Visualizza PDF) Istruzioni per la valutazione della sicurezza strutturale di ponti stradali in muratura. - Norma CNR DT 212/2 |
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EUROCODICI STRUTTURALI |
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Che cosa sono gli Eurocodici strutturaliGli Eurocodici sono un insieme di norme armonizzate europee che trattano tutte le tematiche afferenti il calcolo strutturale, affiancandosi alle norme nazionali vigenti per consentire al professionista l’utilizzo di codici e criteri di calcolo comuni, adottabili anche all’estero. |
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Elenco degli EurocodiciSi riporta di seguito l’elenco completo degli Eurocodici, la cui numerazione riprende l’ultima cifra del numero che indica la norma (ad esempio la norma UNI EN 199 |
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Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale- UNI EN 1990 |
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Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture- UNI EN 1991-1-1 Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici - UNI EN 1991-1-2 Parte 1-2: Azioni in generale - |
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Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo- UNI EN 1992-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici |
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Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio- UNI EN 1993-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici - UNI EN 1993-1-2 Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio - UNI EN 1993-1-3 Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo - |
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Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo- UNI EN 1994-1-1 Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici |
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Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno- UNI EN 1995-1-1 Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici |
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Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura- UNI EN 1996-1-1 Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata |
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Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica- UNI EN 1997-1 Parte 1: Regole generali |
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Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica- UNI EN 1998-1 Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici |
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Eurocodice 9 - Progettazione delle strutture di alluminio- UNI EN 1999-1-1 Parte 1-1: Regole strutturali generali |
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Formato e impostazione degli EurocodiciCiascuna singola parte di ciascun Eurocodice è realizzata dal punto di vista editoriale con la seguente impostazione: |
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Applicabilità degli Eurocodici e rapporti con le NTC nazionali, Appendici nazionaliLe Appendici nazionali contengono le informazioni sui parametri da impiegarsi nella progettazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile da realizzarsi nella singola nazione, cioè: - valori e/o classi per i quali nell’Eurocodice sono fornite alternative; - valori da impiegare, per i quali nell’Eurocodice è fornito solo un simbolo; - dati specifici della singola nazione (geografici, climatici, ecc.), per esempio la mappa della neve; - la procedura da impiegare quando nell’Eurocodice ne sono proposte diverse in alternativa; - decisioni riguardanti l’applicazione delle appendici informative; - riferimenti ad informazioni complementari non contraddittorie che aiutino l’utente ad applicare l’Eurocodice. In pratica gli Eurocodici, con le relative Appendici nazionali, forniscono il sistematico supporto applicativo delle norme tecniche per le costruzioni, qualora espressamente richiamati ovvero per aspetti tecnici non espressamente o completamente trattati nelle stesse, nel rispetto dei principi e dei livelli di sicurezza delle medesime NTC. Il recepimento delle Appendici nazionali tramite decreto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale è indispensabile per la piena applicabilità degli Eurocodici in Italia. I parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici, con riferimento al precedente quadro normativo e pertanto al D. Min. Infrastrutture 14/01/2008, sono contenuti nel D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/07/2012, come da tabella seguente.
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NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI DAL 1907 A OGGISi fornisce di seguito un riepilogo della normativa tecnica per le costruzioni emanata a partire dal 1907, con le date di |
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Normativa tecnica per le costruzioni del Regno d’Italia |
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Decreto fondamentale del 19071907 - D. Min. LL.P |
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Provvedimenti periodo 1924-1939I provvedimenti elencati di seguito, pur non apportando modifiche rilevanti al D. Min. LL.PP. 10/01/1907, tuttavia disposero l’obbligo per le amministrazioni dello Stato di attenersi a specifiche norme tecniche per l’accettazione e l’utilizzo di agglomerati idraulici e speciali, e per l’esecuzione di opere in cemento armato. 1924-1925 - Decreto Consiglio Superiore dei LL.PP. 14/11/1924, n. 3227 R (Dispensa nn. 7 e 8 del 1-11 marzo 1925, del B.U. del Ministero dei lavori pubblici) Prescrizioni per l’accettazione degli agglomerati idraulici e l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio od armato. Vigenza: l’entrata in vigore del decreto è stata disposta con il D.P.C.M. 15/05/1925 R, pubblicato sulla G.U. del Regno d’Italia n. 135 del 12/06/1925, a partire dalla data del decreto medesimo. Il decreto reca prescrizioni per l’accettazione degli agglomerati idraulici e l’esecuzione delle opere i |
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Decreti di riforma del 19391939 - R.D. 16/11/1939, n. 2229 (G.U. Regno d’Italia 18/04/1940, n. 92) Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. Vigenza: dal 17/06/1940 al 05/08/1972. Abroga tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili. Successive modifiche: - R.D. 19/02/1942, n. 310 (G.U. Regno d’Italia 15/04/1942, n. 89). 1939 - R.D. 16/11/1939, n. 2228 (G.U. Regno d’Italia 18/04/1940, n. 92) Norme per l'accettazione dei leganti idraulici. Vigenza: dal 17/06/1940 (l’art. 1 del D. Leg.vo 179/2009, in combinato disposto con l’Allegato 1 R del medesimo provvedimento, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del decreto). Abroga tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili. |
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Normativa tecnica per le costruzioni in cemento armato e a struttura metallicaCon l’emanazione della L. 05/11/1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica” (poi quasi interamente confluita nel Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380), viene prevista l’emanazione di norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso e per le strutture metalliche, in attuazione dell’art. 21 della L. 1086/1971 medesima (si veda ora l’art. 60 del D.P.R. 380/2001). Le norme attuative dell’art. 21 della L. 1086/1971, con le rispettive circolari applicative e di chiarimenti, sono elencate qui di seguito, mentre riguardo al periodo pregresso si segnalano: Norme tecniche per l’impiego delle strutture in cemento armato precompresso. Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione. 1972 - D. Min. LL.PP. 30/05/1972 (G.U. 22/07/1972, n. 190, Suppl. Ord.) Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. Vigenza: dal 06/08/1972 al 31/12/1974. Ai sensi dell’art. 22 della L. 1086/1971, supera il precedente decreto del 1939 (poi anche formalmente abrogato ad opera del D. Leg.vo 13/12/2010, n. 212, c.d. “taglia leggi”). Circolari applicative e di chiarimenti: Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Norme per la disci |
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Normativa tecnica per le costruzioni in zone sismicheLe norme di attuazione della L. 1086/1971 sono state in seguito affiancate da quelle emanate ai sensi della L. 02/02/1974, n. 64 (anch’essa poi quasi interamente confluita nel Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380), che ha previsto l’emanazione di: - norme tecniche per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 3 e 4 della L. 64/1974; si vedano ora gli artt. 83 e 84 del D.P.R. 380/2001), elencate qui di seguito; - norme tecniche riguardanti varie tipologie di costruzioni, strutture ed elementi costruttivi (art. 1 della L. 64/1974; si veda ora l’art. 52 del D.P.R. 380/2001), elencate al paragrafo successivo. In precedenza, prescrizioni per l’edilizia nelle zone sismiche vennero date prevalentemente in occasione del verificarsi di terremoti, fino a giungere alla L. 25/11/1962, n. 1684, recante “Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche” (con le modifiche successivamente introdotte dalla L. 05/11/1964, n. 1224), nella quale vennero inserite anche norme prescrittive di carattere tecnico per le costruzioni. Si veda per approfondimenti in proposito La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi. 1975 - D. Min. LL.PP. 03/03/1975 (G.U. 08/04/1975, n. 93, Suppl. Ord.) Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Vigenza: dal 30/05/1975 al 28/08/1984. Successive modifiche: - D. Min. LL.PP. 03/06/1981 R (G.U. 30/06/198 |
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Normativa tecnica per altre costruzioni e strutture |
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Edifici in muraturaL’emanazione di norme tecniche concernenti criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera a), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. |
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Azioni sulle costruzioni (carichi e sovraccarichi)L’emanazione di norme tecniche concernenti carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera, nonché criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera b), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. 1978 - D. Min. LL.PP. 03/10/1978 (G.U. 15/11/1978, n. 319) Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni |
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Terreni, rocce, pendii e opere di fondazioneL’emanazione di norme tecniche concernenti indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera c), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. Riguardo al periodo pregresso si segnala: Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle opere di fondazione. |
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Ponti stradaliL’emanazione di norme tecniche concernenti criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera d), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. Riguardo al periodo pregresso si segnala: |
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TubazioniL’emanazione di norme tecniche concernenti criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera d), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. |
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Strutture prefabbricateL’emanazione di norme tecniche concernenti criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature, è prevista dall’art. 1 della L. 64/1974, comma 1, lettera d), ora trasfuso nell’art. 52 del D.P.R. 380/2001. Riguardo al periodo pregresso si segnalano (riferite alla L. 1684/1962 nonché alla |
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Testo unitario delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC, a partire dal 2005)In seguito - ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/05/2004, n. 136, che come visto in precedenza ha disposto la redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni nonché per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni - si è passati all’adozione di un testo unitario contenente sia le norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture, sia quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse (c.d. “NTC”; per le norme tecniche sulle dighe, c.d. “NTD”, si rinvia a Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta). NTC 2005 - D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/09/200 |
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Periodo transitorio di applicazione del testo unitario delle NTCIl comma 2-bis dell’art. 5 del D.L. 136/2004 citato (come introdotto dall’art. 14-undevicies del D.L. 30/06/2005, n. 115) ha previsto un periodo transitorio di applicazione, durante il quale rimaneva consentito applicare le normative pregresse emanate in attuazione della L. 1086/1971 e della |
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