Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo
- Alfonso Mancini
Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo
Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo
PREMESSANell’impianto normativo delineato dal Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di opere strutturali sono soggette ad una particolare disciplina volta a garantire la sicurezza di tali strutture a beneficio della pubblica incolumità (artt. 64-76 del D.P.R. 380/2001, Capo II |
|||||||
OPERE INTERESSATE, OBBLIGHI, ABILITAZIONI E RESPONSABILITà |
|||||||
Opere strutturali soggette agli obblighiIl Capo II della Parte II del Testo unico dell’edilizia è rubricato “Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. Secondo l’art. 53 del D.P.R. 380/2001 si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale tale da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. |
|||||||
Abilitazioni e responsabilitàAi sensi dell’art. 64 del D.P.R. 380/2001, quanto alle abilitazioni necessarie: - la costruzione delle opere in oggetto deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti |
|||||||
PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE |
|||||||
Generalità e normativa di riferimentoLa disciplina dei progetti esecutivi delle strutture, degli elaborati e delle relazioni che questi devono contenere, nonché criteri guida e indicazioni per il loro esame e per l’approvazione da parte degli uffici tecnici preposti, nonché infine criteri per la loro verifica e validazione sono contenuti nel Capitolo 10 |
|||||||
Contenuti del progetto delle strutture e relazioni specialisticheAi sensi del punto 10.1 del Capitolo 10 R delle NTC 2018, nonché del punto C10.1 della Circolare R, il progetto strutturale si compone dei seguenti elaborati: 1) relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera, dei criteri generali di analisi e di verifica, nonché degli esiti delle elaborazioni di calcolo; |
|||||||
Validazione output del software di calcolo strutturaleIl punto 10.2.1 delle NTC R dispone espressamente che il progettista debba controllare l’affidabilità dei codici di calcolo utilizzati (i.e., il software di calcolo strutturale), nonché verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti, al fine di addivenire ad un giudizio motivato di accettabilità dei risultati. |
|||||||
Valutazione indipendente dei calcoli strutturaliIl punto 10.2.2 delle NTC R ed il punto C10.2.2 della Circolare |
|||||||
denuncia OBBLIGATORIA DELLE OPERE strutturaliL’art. 65 del D.P.R. 380/2001 stabilisce al comma 1, che prima dell’inizio dei lavori - e così per ogni successiva variante o aggiunta in corso d’opera (prima di dare inizio alla loro esecuzione) - il costruttore |
|||||||
Presentazione della denuncia e ufficio competenteNella originaria impostazione dell’art. 4 della L. 1086/1971 - dalla quale derivano le disposizioni del Testo unico dell’edilizia qui in commento - l’ufficio di riferimento per la presentazione della denuncia dei lavori era il Genio civile competente per territorio. Il Genio civile, organo tecnico regionale con articolaz |
|||||||
Contenuti della denunciaAlla denuncia devono essere allegati (art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 3): - il progetto dell’opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quant’altro necessario per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; - una |
|||||||
Casi particolariNella pratica applicazione delle disposizioni di legge, non sempre lo schema operativo è quello classico sopraindic |
|||||||
Lavori strutturali affidati a più impresePer la realizzazione di un edificio può accadere che il committente affidi ad un’impresa l’esecuzione d |
|||||||
Diversi progettisti di opere strutturali funzionalmente interconnesseIl caso si complica ulteriormente quando distinti tecnici si occupano della progettazione di opere strutturali tra di loro |
|||||||
Subappalto di opere specializzateQuanto sopra non vale nel caso di un’impresa unica che subappalti ad altra impresa specializzata la costruzione di o |
|||||||
Realizzazione di diversi edifici strutturalmente autonomiAltra possibilità, infine, può essere quella in cui il costruttore debba realizzare diversi e distinti edifi |
|||||||
Documentazione da conservare a cura del direttore dei lavoriLa copia della denuncia restituita dall’ufficio competente, completa di allegati, deve essere datata e firmata dal costruttore e dal direttore dei lavori all’atto dell’arrivo in cantiere, e qui deve essere conservata durante tutto il corso dei lavori, a norma dell’art. 66 del D.P.R. 380/2001. Questa procedura vale anche per le successive eventuali varianti o aggiunte in corso d’opera. |
|||||||
Rilievi del direttore dei lavori sul progetto strutturale, come operareA proposito delle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori si apre, a questo riguardo, una complessa questione riguardante le possibilità o meno che ha il direttore dei lavori di intervenire, in sede di accettazione del progetto ed in corso d’opera, sulle scelte progettuali, questione non completamente chiara in tutti i suoi aspetti. È indubbio che il compito e quindi la responsabilità principale affidat |
|||||||
Gli assistenti del direttore dei lavori e le altre figure di cantiere |
|||||||
Lavori privatiNel caso di opere da eseguire per committenti privati, il direttore dei lavori delle strutture può essere indifferentemente lo |
|||||||
Lavori pubbliciTrattandosi invece della realizzazione di opere pubbliche i due ruoli, salvo casi eccezionali, coincidono, e il direttore dei lavori, per l’espletamento dei propri compiti relativamente alle strutture, si avvale normalmente di assistenti i quali, in relazione all’entità dei lavori, possono assumere i ruoli di direttori operativi o di ispettori di cantiere. L’art. 101 del D. Leg.vo 50/2016 definisce in dettaglio i compiti e le responsabilità di tali figure professionali, in combinato con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/20 |
|||||||
Verifiche periodiche e controlli eseguiti dal direttore dei lavoriIl direttore dei lavori esegue verifiche periodiche in cantiere, valutando anche l’operato dei propri collaboratori, controllando personalmente le modalità esecutive delle strutture più delicate, assistendo ai prelievi dei campioni, dando le opportune istruzioni, che di volta in volta ritiene necessarie, sia ai propri collaboratori ch |
|||||||
La relazione del direttore dei lavori a strutture ultimateUltimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa N2, e comunque non oltre 60 giorni da tale data, il direttore dei lavori - ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, comma 6 - deve presentare all’ufficio competente (tramite PEC o portale telematico e non più in triplice copia dopo le modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. 32/2019) una relazione, la c.d. “relazione a strutture ultimate”, nella quale: - dichiara che le strutture sono state eseguite correttamente e conformemente al progetto originale depositato, avendo così il di |
|||||||
Cessazione dell’incarico del direttore dei lavori durante la realizzazioneLa legge non disciplina il caso di cessazione dall’incarico del direttore dei lavori durante il corso della costruzione delle strutture. Si ritien |
|||||||
collaudo STATICO (COLLAUDO delle OPERE STRUTTURALI) |
|||||||
Nomina del collaudatore statico, eventuale terna da richiedere all’OrdineLa nomina del collaudatore spetta al committente, e deve essere comunicata, come già detto, contestualmente alla denuncia al competente uffici |
|||||||
Oggetto del collaudo staticoA norma dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, tutte le opere strutturali (salvo le eccezioni riportate in apposito paragrafo) devono essere obbligatoriamente sottoposte a |
|||||||
Collaudo statico di interventi su edifici esistentiQuanto agli interventi su edifici esistenti, devono essere oggetto di collaudo gli interventi di “adeguamento” e “miglioramento” di cui al Capitolo 8 delle NTC R, con applicazione dei criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, in combinazione con quanto indicato nel citato Capitolo 8 delle NTC R e nel corrispettivo Capitolo C8 della Circolare R. Quanto invece agli “interventi lo |
|||||||
Collaudo statico di elementi non strutturaliImportante notare come, ai sensi del punto C9.1 R della Circolare 7/2019, quinto capoverso, |
|||||||
Accettazione e svolgimento del collaudo statico, compiti del collaudatore |
|||||||
Momento di effettuazione del collaudo, obbligo del collaudo in corso d’operaSecondo l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, completata la struttura con la “copertura” dell’edificio (termine che peraltro non è detto che identifichi il completamento reale delle strutture, per l’eventuale presenza di altre opere successive quali pensiline, muri di sostegno, ecc.), il direttore dei lavori ne dà comunicazione all’ufficio regionale competente (la legge non chiarisce se con ciò si deve intendere la relazione a strutture ultimate) |
|||||||
Adempimenti del collaudatore staticoLa normativa fissa nel dettaglio - al Capitolo 9 delle vigenti NTC R ed al Capitolo C9 della Circolare applicativa R i compiti specifici del collaudatore, il quale assume nei fatti la responsabilità, oltre che del proprio operato, anche del controllo di quanto eseguito da altri in precedenza (progettista, costruttore e direttore dei lavori). Il collaudo è infatti l’atto finale che chiude normalmente le vicende realizzative ed assicura definitivamente della perfetta stabilità nei riguardi dell’incolumità pubblica di quanto eseguito, consentendo così di iniziar |
|||||||
Collaborazione del direttore dei lavori al collaudatore staticoA sua volta, allo scopo di consentire l’attività del collaudatore, il direttore dei lavori deve consegnargli tutta la documentazione necessaria o anche utile perché questi possa essere messo in grado di espletare le proprie funzioni, ed in particolare: |
|||||||
Ultimazione delle operazioni; consegna e contenuti del certificato di collaudoIl collaudatore redige il certificato di collaudo statico sotto la propria responsabilità e lo trasmette via PEC (e si ritiene anche - seppure non indicato dalla norma - tramite portale telematico all’ufficio tecnico regionale competente ed al committente, dandone contestuale comunicazione (è da ritenere, sempre tramite PEC o portale telematico) allo Sportello unico (art. 67 del D.P.R. 380/2001, comma 7). La normativa non prescrive nulla nel caso in cui il termine di ultimazione delle operazioni di collaudo non venga rispettato. Varie cause possono comunque provocare una dilatazione del periodo di collaudo, senza peraltro compromettere l |
|||||||
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTISi riporta di seguito in forma grafica uno schema riepilogativo dei principali adempimenti che gravano sui vari soggetti c |
|||||||
VIGILANZA E SANZIONI |
|||||||
VigilanzaAi sensi dell’art. 68 del D.P.R. 380/2001, preposto al compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti per le opere strutturali è il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ne |
|||||||
SanzioniSi riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obblighi cui i vari soggetti sono tenuti e delle sanzioni relative. Quanto segue riguarda solo gli adempimenti “burocratici” e non coinvolge invece la responsabilità professionale di progettista, direttore dei lavori e collaudatore, ciascuno per i compiti di propria spettanza.
|
Dalla redazione
- Impiantistica
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Dino de Paolis
- Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
- Norme tecniche
- Fisco e Previdenza
- Costruzioni in zone sismiche
- Imposte sul reddito
Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione
- Alfonso Mancini
- Autorità di vigilanza
- Appalti e contratti pubblici
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Professioni
Direzione, esecuzione e contabilità dei lavori pubblici [CODICE 2016]
- Alfonso Mancini
- Emanuela Greco
- Professioni
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
La Direzione dei lavori privati
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/11/2024
- Solo stazioni appaltanti doc da Italia Oggi
- Amministrazioni aggiudicatrici, regolamentazione controlli più analitica da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: servitù e acquisto per destinazione del padre di famiglia da Italia Oggi
- Registro titolari effettivi, sospensione totale da Italia Oggi
- Confedilizia, norme case green da rivedere da Italia Oggi
- Confedilizia, norme case green da rivedere da Italia Oggi