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Ultimo aggiornamento
17/01/2024

Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione

A cura di:
  • Angela Perazzolo
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PREMESSA

In questo articolo sono fornite informazioni in merito alle Norme armonizzate ed alla Valutazione tecnica europea sui prodotti da costruzione N1, e sulle condizioni che occorre rispettare per la commercializzazione dei prodotti stessi sul mercato europeo, nell’ambito del Regolamento 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

 

 

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LE NORME ARMONIZZATE NEL REG. (UE) 305/2011

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 305/2011, le Norme armonizzate per i prodotti da costruzione sono stabilite dagli Organismi europei di normalizzazione in base alle richieste (“mandati”) formulate dalla Commissione UE previa consultazione del Comitato permanente per le costruzioni.

Tali Norme armonizzate:

- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono all’uso previsto dei prodotti che esse coprono;

- forniscono - senza ovviamente mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati - metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

- contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Gli Organismi europei di normalizzazione specificano inoltre nelle Norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.

 

 

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PUBBLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE

La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei relativi riferimenti.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;

b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza N2);

c) data di fine del periodo di coesistenza.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è già possibile usare la norma armonizzata per redigere la Dichiarazione di prestazione N3 relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione; viceversa, e fatte salve le procedure semplificate di cui agli articoli da 36 a 38 del Regolamento 305/2011, a decorrere dalla fine di tale periodo la norma armonizzata diviene l’unico strumento utilizzabile per redigere la suddetta Dichiarazione. Da tale ultima data sorge l’obbligo per gli Stati membri di ritirare le eventuali norme nazionali in contrasto con la norma armonizzata e di porre termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.

Ne consegue che al termine del periodo di coesistenza, possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme armonizzate.

L’elenco dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate nell’ambito del Regolamento 305/2011 è stato pubblicato con la Comunicazione 09/03/2019 R. Si veda anche la Decisione del 19/03/2019, n. 451, con la quale la Commissione europea ha pubblicato i riferimenti delle norme armonizzate oggetto di revisione da parte del CEN, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del Regolamento 305/2011. Si tratta in particolare delle norme armonizzate per i seguenti prodotti:

- sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio;

- tegole piane di fibrocemento e relativi accessori;

- vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento;

- inserti stradali catarifrangenti (vedi Decisione 01/12/2022, n. 2357 che ha modificato la Decisione 451/2019);

- apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido (vedi Decisione 07/11/2023, n. 2461 che ha modificato la Decisione 451/2019).

Inoltre, è stato indicato un nuovo periodo di coesistenza per la norma armonizzata relativa agli intonaci esterni e interni a base di leganti organici.

 

 

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VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (eta) PER I PRODOTTI CHE NON RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA

Per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una Valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica), che adotta un Documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:

a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;

b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto (art. 19, Regolamento 305/2011).

In questi casi il Documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011). Per l’elenco dei riferimenti dei documenti per la Valutazione europea si veda la Comunicazione del 16/11/2018 R e la Decisione 19/03/2019, n. 450, da ultimo modificata dalla Decisione 15/01/2024, n. 237.

 

 

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CERTIFICATI DI VALUTAZIONE TECNICA (CVT)

Il D.M. 17/01/2018 (c.d. “NTC 2018”) contempla al paragrafo 11.1 il caso dei materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in uno dei casi A (materiali o prodotti per i quali è disponibile una norma armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE) o B (materiali o prodotti per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata - oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza - per i quali sia prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC 2018) del paragrafo 11.1 delle NTC 2018.

In tali casi il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Lo stesso paragrafo 11.1 delle NTC 2018 prevede l’approvazione di Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”, che sono state emanate con Linee Guida 13/07/2018.

 

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