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Circ. Min. LL.PP. 14/02/1974, n. 11951

Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione.
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TESTO DEL DOCUMENTO

La legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata sulla G. U. del 21-12-1971 ed entrata in vigore il 6-1-1972, impartisce disposizioni di carattere amministrativo per l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le norme tecniche relative, giusta l’art. 21, sono state emanate con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 3 maggio 1972 e saranno aggiornate ogni due anni.

Il detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. s. a. al n. 190 del 22 luglio 1972.

Nel primo periodo di applicazione l’interpretazione della legge ha suscitato molte perplessità ed incertezze per cui Uffici statali ed Enti pubblici qualificati, come Prefetture, Comuni ed ancora Associazioni di categoria professionali ed imprenditoriali, nonché singole ditte e tecnici, hanno formulato quesiti vari.

Si è pertanto ritenuto utile fornire i chiarimenti richiesti.

Innanzi tutto è necessario precisare che il campo di applicazione della legge è limitato alle opere di ingegneria civile.

Non sono quindi soggette alle disposizioni della stessa le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ed aereonautica per le parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi genere e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie in c. a. normale e precompresso ed a struttura metallica.

A questo riguardo, poiché l’argomento ha formato oggetto di alcuni quesiti posti a questo Ministero, è opportuno soffermarsi a chiarire che nell’ampia accezione della parola "macchina" si deve ritenere inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica ed idraulica, motori, turbine, argani, gru, ascensori, montacarichi, macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le macchine agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto in genere: terrestre, navale ed aereo, le caldaie, le idrovore, le pompe, i trasformatori elettrici, ecc.

Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente dette le parti metalliche accessorie e complementari al loro funzionamento (quali ad esempio, scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture che servono per sostenere e formare, con apparecchiature e tubazioni, l’insieme dell’impianto industriale. Come si vede, ci si trova di fronte ad un’ampia e complessa casistica che non consente di formulare una generalizzata definizione di ciò che si è inteso comprendere nel concetto di "opere di ingegneria civile", costituenti l’oggetto delle norme di cui trattasi.

Né è opportuno tentare un’elencazione di tali e tante opere, per non correre il rischio di possibili omissioni.

Può tornare utile invece, esaminare qualche esemplificazione, tenuti presenti i casi che hanno dato adito a maggiore incertezza esegetica, e ciò nel solo intento di fornire un orientamento di massima per meglio comprendere lo spirito delle Norme.

Impianti industriali: sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad uso industriale, riguardanti le fab

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