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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. LL.PP. 16/03/1989, n. 31104
Circ. Min. LL.PP. 16/03/1989, n. 31104
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[Premessa]Con la allegata Circolare si ema |
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0. PREMESSACon Decreto 3.12.1987 del Ministero dei LL.PP.,R di concerto con il Ministero degli Interni, pubblicato sulla G.U. Supplemento Ordinario n. 106 del 7.5.1988, sono s |
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1. INTRODUZIONE |
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1.1. OggettoCirca il campo di applicazione della normativa va rilevato che la dizione "edifici civili e industriali" deve intendersi comprendente tutti gli edifici prefabbricati, qualunque ne sia la destinazione d' uso |
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1.2. ScopoL' utilizzo di materiali, tecniche, particolari costruttivi e metodi di calcolo diversi da quelli pre |
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1.3. Documenti normativi di baseOltre che alle normative--il cui rispetto é obbligatorio--elencate al punto 1.3 del decreto, p |
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1.4. Manufatti prodotti in serie1.4.1. Serie dichiarata Tutte le Ditte che procedono in stabilimento alla costruzione di manufatti prefabbricati prodotti in serie, esclusi quelli costituenti sistemi costruttivi per i quali sia stato rilasciato il certificato di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 2.2.1974 n. 64R, sono tenute per ciascun stabilimento di produzione al deposito, presso il Ministero dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale, della documentazione prevista all' art. 9 della Legge 5.11.1971 n. 1086; con le stesse modalità si dovrà provvedere al deposito presso il Ministero dei LL.PP. Servizio Tecnico Centrale, degli elaborati tecnici delle tipologie relativi ai prodotti di cui al 2° comma dell' art. 1.4.1. Il Servizio Tecnico Centrale rilascerà un attestato di "deposito" per la produzione dichiarata con validità triennale, rinnovabile su richiesta. Per i manufatti costituenti sistemi costruttivi di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 2.2.74 n. 64, si dovrà produrre la documentazione necessaria ai fini della certificazione di idoneità. Tale documentazione, di regola, dovrà comprendere: a) relazione generale relativa al sistema costruttivo; b) disegni particolareggiati con riferimento ai nodi ed alle unioni in genere; c) calcol |
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1.5. Manufatti di produzione occasionaleI manufatti di "produzione occasionale" differiscono da quelli "produzione in serie" solo per l' assenza del presupposto della ripetitività tipologica e/o della continuità della produzione. |
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2. CRITERI GENERALI DI PROGETTO2.2.1. Verifiche nelle fasi transitorie Il carico di 200 Kg richiamato al 2° comma del punto 2.2.1. deve intendersi come caratteristico. 2.3.0. Elementi- Generalità A chiarimento dell' ultimo comma si precisa che per una corretta trasmissione degli sforzi tra armature pretese e calcestruzzo nelle zone di ancoraggio é necessario che le tensioni medie di trazione su una qualunque superficie longitudinale non determinino fessurazioni del calcestruzzo, tenuto conto della resistenza a trazione all' atto del rilascio. Nel caso sia presente, nel piano di verifica, una sola armatura di pretensione, la verifica di cui sopra é assicurata dal rispetto della prescrizione di cui alla lettera b) del punto 2.11.1.2. delle norme. 2.4.1. Appoggi Le prescrizioni relative alla profondità minima di appoggi provvisori di elementi di solaio e simili, quando sia prevista in opera la formazione della continuità delÌ unione di cui ai comma 1° e 2° |
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3. PROVE PRELIMINARI E CONTROLLI3.3. Prove su prototipi |
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4. ESECUZIONE4.1.2. Maturazione |
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5. CONTROLLI E COLLAUDI5.2.1. Controllo sui materiali I documenti di cui all' ultimo comma del punto 5.2.1., e cioé l' estratto del registro di produzione e i certificati ufficiali, dovranno essere relativi al periodo d |
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