Com' é noto, l' art. 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede l' assunzione a carico della Cassa per il Mezzogiorno della quota di spesa che i comuni--che si trovino nelle condizioni ivi previste--debbono sostenere per l' ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa DD. e PP. per il finanziamento dei lavori di costruzione o di completamento delle reti interne di distribuzione degli acquedotti e degli impianti e reti di fognatura, che siano stati ammessi a beneficio del contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto '49, n. 589 R e successive modificazioni.
I programmi delle opere da ammettere alle agevolazioni di cui alla succitata norma di legge vengono, ovviamente, predisposti tenendo anche conto di quelli della Cassa per il Mezzogiorno, con la quale--ai fini del coordinamento dell' attività delle due amministrazioni in tale settore di interventi--sono intervenute intese, fra l' altro, circa i criteri tecnici in base ai quali dovranno essere progettate le opere di che trattasi ed altre modalità per l' applicazione della norma stessa.