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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. LL.PP. 01/09/1987, n. 29010
Circ. Min. LL.PP. 01/09/1987, n. 29010
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1. PREMESSAPervengono a questo Ministero frequenti segnalazioni, anche documentate, in merito ad una non puntuale applicazione delle prescrizioni di cui alle vigenti norme tecniche emanate con decreto ministeriale 27 luglio 1985 (di seguito denominate “norme”) in materia di accertamenti delle proprietà meccaniche di a |
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2. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI COMUNI PER TUTTI I MATERIALIIn via generale occorre premettere che tutta la parte delle norme afferente la qualità dei materiali demanda al direttore dei lavori l’accettazione dei materiali stessi; ciò anche in presenza di materiali dichiarati “qualificati all’origine”. Appare quindi presupposto essenziale per impedire l’impiego di materiali non adeguati che i responsabili della direzione dei lavori applichino rigorosamente tutte le disposizioni fornite dalle norme in |
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3. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI SPECIFICI PER GLI ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE |
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3.1. GeneralitàPer quanto attiene, in particolare, al processo di controllo e di accettazione degli acciai per cemento armato normale, si rammenta che la materia è disciplinata dal punto 2.2. - Parte I e dagli allegati 4, 5 e |
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3.2. ClassificazioneGli acciai per cemento armato normale previsti dalle norme si suddividono in: a) acciai in |
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3.3. Acciai controllati in stabilimento (qualificati)Gli acciai qualificati sono quelli che nello stabilimento di produzione subiscono una serie sistematica di controlli interni delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche, i cui risultati (limitatamente alle tensioni di snervamento e di rottura) vanno elaborati statisticamente dal produttore. Ai controlli interni si affiancano i controlli sistematici esterni di un laboratorio ufficiale, che effettuerà le prove di qualificazione iniziale e le successive prove di ver |
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3.4. Acciai non controllati in stabilimento (non qualificati)Gli acciai non qualificati (e tra questi ovviamente rientrano sempre quelli in barre lisce) sono quelli non sottoposti ai controlli all’origine sopra illustrati e pertanto, per tali acciai, il controllo dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e tecnologiche è demandato ai cosiddetti “controlli in canti |
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3.5. Prodotti provenienti dall’esteroLe norme (punto 2.2.8.3.) suddividono, ai fini della qualificazione, questi prodotti in due categorie: - prodotti provenienti dall’area extra-comunitaria; |
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3.6. Le procedure di accettazione in cantiereCome già precedentemente accennato al punto 2., e come del resto si evince dalle disposizioni delle norme, il giudizio definitivo sull’utilizzazione degli acciai forniti in cantiere spetta al direttore dei lavori. Pertanto i cosiddetti controlli in cantiere, di cui al punto 2.2.8.4. delle norme, rappresentano una fase es |
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3.6.1. Caso di acciai forniti come qualificati.3.6.1.1. Accertamenti preliminari a) Controllare l’esistenza sulle forniture del marchio depositato dal produttore presso il Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale ed indicato sul certificato di verifica della qualità rilasciato dal laboratorio che controlla la produzione. Detto laboratorio dovrà essere compreso tra quelli previsti dall’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 |
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3.6.2. Caso di acciai non qualificatiPossono rientrare in questo caso anche gli acciai forniti come qualificati, ma ritenuti considerabili come non qualificati in base ai criteri ed ai limiti di cui al precedente punto 3.6.1.1. 3.6.2.1. Accertamenti preliminari |
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3.6.3. Indicazioni comuni per gli acciai qualificati e per gli acciai non qualificatiUn importante aspetto, riguardante ambedue le categorie di acciai (qualificati e non), è costituito dalla frequenza dei prelievi per I cosiddetti “controlli in cantiere”. S |
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3.6.4. Raccomandazioni e disposizioni conclusive.Sulla base di tutto quanto precede, non può non ribadirsi l’assoluta necessità che tutto il processo di produzione, qualificazione, controllo ed accettazione dei materiali destinati alle opere di ingegneria strutturale si evolva secondo le prescrizioni fissate dalle norme e secondo le indicazioni e disposizioni supplementari fornite con la presente circolare. Pertanto tutti gli operatori (committenti, produttori, importatori, commercianti del settore, imprese, direttori dei lavori, laboratori, uffici di controllo, collaudatori), ciascuno per la propria sfera di competenza, vorranno rispettare, ed esigere il rispetto delle prescrizioni suddette. In particolare: - ai produttori di acciaio qualificato si rammenta la necessità di depositare con la dovuta tempestività, presso il servizio tecnico centrale, la documentazione occorrente per il mantenimento della qualificazione; si rammenta altresì l’esigenza di corredare tutte le forniture con i certificati di verifica della |
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