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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/07/2022, n. 204
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto in particolare il comma 1 dell’art. 14 del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede quanto segue: «Al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all’intensità del traffico di mezzi pesanti»; Visto altresì il successivo comma 2 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall’art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede quanto segue: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1»; Viste le «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» (di seguito Linee guida), sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 88/2019 nell’adunanza dell’assemblea generale svoltasi in modalità telematica in data 17 aprile 2020; Considerato che le suddette Linee guida stabiliscono una generale procedura multilivello e multi-obiettivo per la gestione del |
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Art. 1. - Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse1. In sostituzione dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A del presente dec |
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Art. 2. - Accordi o convenzioni1. Per le finalità attuative di cui al presente decreto i comuni possono stipulare accordi con regioni, province e Città metropolitane. |
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Art. 3. - Modalità di applicazione delle Linee guida1. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere esistenti, le Linee guida di cui all’art. 1, comma 1, dovranno essere applicate entro i termini r |
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Art. 4. - Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali3. Ferme restando le risorse finanziarie di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e alla gestione della sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 4,5 mln di euro, è destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori, relativa ai |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazion |
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Appendici e Allegati alle Linee guidaParte di provvedimento in formato grafico
Allegato A - Schede di censimento ponti di Livello 0 Parte di provvedimento in formato grafico |
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