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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/06/2014

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).

L’entrata in vigore della norma, prevista per il 07/08/2014, è stata prorogata al 28/02/2017 ad opera del comma 11-bis dell’art. 7 del D.L. 30/12/2015, n. 210.

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[Premessa]



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'interno

e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile


Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed in particolare l'art. 1, comma 3 lettera d) che prevede l'emanazione «di norme tecniche relative ai criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare l'art.

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Art. 1. - Approvazione

È approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse

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Art. 2. - Commissione di monitoraggio

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Art. 3. - Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.

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Art. 4. - Entrata in vigore

Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicaz

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Allegato
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A. Generalità

A.1. Ambito di applicazione

Le presenti Norme si applicano a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale. Per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m3, come definiti al cap. B1, l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di ritenuta, quali delle norme seguenti siano da applicare.

Il progetto e la costruzione d

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B. Classificazione e definizioni

B.1. Definizioni

Altezza della diga: è la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta.

Altezza di massima ritenuta: differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte.

Fetch: massima lunghezza in linea retta dello specchio liquido del serbatoio alla quota del massimo invaso.

Franco: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso.

Franco netto: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso incrementata della semialtezza della maggiore tra l'onda generata dal vento ovvero quella di massima regolazione incrementata della semialtezza dell'onda da sisma di progetto, calcolate come all'art. C2. Per il calcolo del franco netto dovranno essere, inoltre, considerati i fenomeni di interazione tra moto ondoso e diga: «riflessione» e «risalita» (run-up). Per queste due ultime componenti, ai fini del mantenimento del franco previsto, si potrà

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C. Disposizioni comuni

C.1. Portata di progetto e dispositivi di scarico

In fase di costruzione, le opere di deviazione provvisoria del corso d'acqua devono essere dimensionate per una portata di piena corrispondente ad un periodo di ritorno correlato con le esigenze di protezione civile, connesse con la sicurezza idraulica dei territori di valle e dell'area di cantiere, e con il previsto tempo di costruzione.

Gli scarichi di superficie della diga devono essere dimensionati per l'onda con portata al colmo di piena corrispondente al periodo di ritorno di 1000 anni, per le dighe in calcestruzzo, e di 3000 anni per le dighe di materiali sciolti, tenendo conto dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio.

La portata di piena dovrà essere valutata con metodi probabilistici basati sull'informazione pluviometrica e idrometrica completa, desumibile dalle serie storiche e dai loro aggiornamenti, per il bacino idrografico sotteso dalla sezione dello sbarramento.

In assenza o carenza di informazioni, si potrà fare anche riferimento a dati di bacini limitrofi idrologicamente omogenei, utilizzando appropriate e giustificate metodologie di calcolo.

Le verifiche devono comprendere anche la stima della portata di piena con periodo di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.

Gli scarichi di superficie della diga dovranno essere dimensionati in modo tale che il franco netto non sia inferiore a 1,0 m per le dighe di calcestruzzo e ai seguenti valori per le dighe di materiali sciolti:


altezza della diga: fino a [m]

15

90 o più

franco netto [m]

1,5

3,5


Per i valori intermedi dell'altezza della diga, il franco netto è determinato per interpolazione.

Ai valori sopra indicati sono da aggiungere, per le dighe di materiali sciolti, i previsti abbassamenti del coronamento derivanti dai cedimenti del terreno e del rilevato dopo il termine della costruzione, nonché quelli derivanti dalle azioni sismiche, da calcolarsi con adeguati modelli; questi ultimi non dovranno comunque essere assunti inferiori a 0,5 cm per metro di altezza della diga.

Per tutti i tipi di dighe dovrà essere valutato il periodo di ritorno dell'evento di piena che annulla il franco netto.

Per le dighe di calcestruzzo, lo scarico di superficie può essere composto da soglie libere o presidiate da paratoie. Per le dighe di materiali sciolti, lo scarico di superficie deve essere composto da soglie libere o in parte presidiate con paratoie; in questo ultimo caso, le soglie libere dovranno essere dimensionate per esitare, alla quota di massimo invaso, almeno il 50% della portata di progetto, tenendo conto dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio.

In caso di soglie presidiate con paratoie dovrà essere considerata l'ipotesi del mancato funzionamento di almeno il 50% delle paratoie, nel caso di dighe di materiali sciolti, e di almeno il 20% delle paratoie, nel caso di dighe di calcestruzzo, verificando che in tale condizione il franco netto si riduca, al peggio, a 1/3 dei valori sopra indicati. Il calcolo può considerare il contributo della portata che effluisce sopra le paratoie chiuse, se queste sono tracimabili.

La conformazione dello scarico di superficie deve essere tale da assicurare il transito di eventuali corpi galleggianti tra la vena liquida e le sovrastrutture (passerelle, paratoie sollevate, ecc.).

Nel caso delle dighe di materiali sciolti dotate di scarichi di superficie soggetti ad ingolfamento, come i calici, la quota di ingolfamento dovrà essere superiore di almeno 1 m alla quota di massimo invaso. L'opera va dimensionata per poter esitare il materiale galleggiante che giunga allo scarico. I calici dovranno essere dotati di idonei aerofori in corrispondenza del passaggio della corrente dal pozzo verticale o subverticale alla galleria suborizzontale e di ogni altro punto di singolarità della corrente dove possano innescarsi fenomeni di cavitazione.

I serbatoi dovranno essere provvisti di scarico di fondo e di esaurimento. Di norma per sbarramenti alti più di 50 m o che invasino più di 50 milioni di m3, è da prevedersi uno scarico di mezzofondo. Questo deve essere dimensionato per scaricare, con invaso alla quota massima di regolazione, una portata almeno pari alla metà della portata dello scarico di fondo. L'eventuale esclusione dello scarico di mezzofondo o differenti valori del rapporto della portata scaricata rispetto allo scarico di fondo dovranno essere adeguatamente motivati.

Gli scarichi a battente, nel loro insieme con esclusione dello scarico di esaurimento, devono rendere possibile la vuotatura del 75% del volume d'invaso del serbatoio a partire dalla quota massima di regolazione, in un periodo di 3 giorni se la capacità del serbatoio è inferiore o uguale a 50 milioni di m3, ovvero in 8 giorni se la capacità del serbatoio è uguale o superiore a 200 milioni di m3; per i valori intermedi si procederà per interpolazione.

In casi ordinari le portate immesse in alveo durante la vuotatura del serbatoio non debbono mettere in pericolo il territorio di valle.

Gli scarichi in pressione richiedono due organi di intercettazione in serie.

A meno che non sia altrimenti giustificato, il corretto funzionamento dei dispositivi di scarico e dei relativi organi di dissipazione di energia alla restituzione di valle dovrà essere verificato con prove su modello fisico.

La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano.

In relazione a prevedibili fenomeni di interrimento del serbatoio, gli scarichi di fondo, in particolare gli imbocchi, devono essere opportunamente progettati per garantire la funzionalità durante tutta la vita utile della diga.

Gli scarichi devono essere verificati nei confronti delle azioni sismiche, secondo quanto specificato al cap. C.6.

I serbatoi di laminazione, il cui volume di invaso è almeno per i 2/3 riservato alla laminazione delle piene, devono essere dotati di opere di scarico di fondo e, quando previsto, di mezzofondo, presidiate da paratoie. La tipologia e la funzionalità delle paratoie saranno fissate secondo i criteri sopra richiamati.


C.2. Onde da vento e da sisma nel serbatoio

In mancanza di più precise indagini possono essere assunti i valori della massima ampiezza delle onde generate nel serbatoio dal vento di velocità U (km/ora) incrementati dalla risalita contro il paramento dello sbarramento, dati nella tabella seguente.



Ampiezza d'onda [m]

Velocità vento [km/h]

Fetch [km]

1

2

4

6

8

10

11

20

40

50

100

0.27

0.38

0.53

0.65

0.75

0.84

0.88

1.18

1.67

1.87

80

0.20

0.29

0.40

0.49

0.57

0.64

0.67

0.90

1.27

1.42

60

0.14

0.20

0.29

0.35

0.41

0.45

0.48

0.64

0.90

1.01

40

0.09

0.13

0.18

0.22

0.26

0.29

0.30

0.40

0.57

0.63

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D. Dighe di calcestruzzo

D.1. Caratteristiche generali

La tenuta è di norma assicurata dal corpo diga medesimo o, per tipi particolari, da ulteriori dispositivi sul paramento di monte.

Con riferimento alla statica si distinguono strutture:

a) a gravità, di calcestruzzo ordinario o rullato;

b) a gravità alleggerite;

c) a volta, del tipo ad arco, arco gravità o cupola.


D.1.1. Materiali e controlli


D.1.1.1 Calcestruzzo

Le caratteristiche dei componenti, la distribuzione granulometrica e la dimensione massima degli aggregati, la dose di cemento, il rapporto acqua-cemento, la specie e la dose di eventuali additivi, il procedimento di confezione, trasporto, posa in opera e compattazione dovranno conferire al calcestruzzo i migliori requisiti di omogeneità, compattezza, tenuta idraulica, resistenza meccanica e durabilità, con particolare riferimento all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua del serbatoio ed all'azione degli agenti atmosferici.

Per la confezione del calcestruzzo ordinario sarà adoperato cemento della composizione più opportuna sia per la resistenza meccanica a lunga maturazione, sia per lo sviluppo del calore di idratazione, per il ritiro e per la resistenza all'aggressione chimica. In linea generale sono da preferire cementi pozzolanici a basso calore di idratazione, a lenta presa e lento incremento della resistenza.

Nei getti massivi, per ridurre l'incremento di temperatura dovuto alle reazioni di idratazione del cemento, e per migliorare la lavorabilità e la durabilità dei calcestruzzi agli agenti atmosferici, potranno essere adoperate ceneri volanti. Queste dovranno essere sottoposte a prove di accettazione, riguardanti la massa volumica, la finezza, la perdita al fuoco, il contenuto di cloruri, solfati e calce libera, l'attività pozzolanica, ed eventuali altre caratteristiche in relazione al tipo di cenere.

In sede di progettazione definitiva verranno eseguiti, presso un laboratorio ufficiale, prove preliminari sulla composizione del calcestruzzo, con gli aggregati, gli additivi ed il cemento prescelti; la sperimentazione verrà a precisare la composizione del calcestruzzo per ottenere le migliori caratteristiche relative al particolare uso. Dovranno essere documentate pure le caratteristiche del calcestruzzo in assenza di additivi. Prima della costruzione si procederà ad una serie di prove di qualifica, presso un laboratorio autorizzato, da prendere a riferimento per i controlli in fase di costruzione.

In linea generale per la composizione prescelta dovranno essere determinati le caratteristiche chimico fisiche dei componenti la miscela e per il calcestruzzo fresco: la massa volumica, la lavorabilità, i tempi di inizio e fine presa alle diverse temperature ambiente prevedibili durante la costruzione; per il calcestruzzo indurito a 7, 28, 90 giorni, la massa volumica, le resistenze a compressione e a trazione, il modulo elastico, lo scorrimento viscoso, il ritiro, il coefficiente di dilatazione lineare, la determinazione, con il metodo adiabatico, del calore di idratazione, con particolare riferimento alle velocità di sviluppo della temperatura del calcestruzzo, la permeabilità, la resistenza al gelo.

In fase di getto particolare cura dovrà essere posta nello spandimento in strati uniformi e nella compattazione con mezzi meccanici di vibrazione, alla quale sarà commisurato lo spessore massimo degli strati.

La sequenza e le condizioni di getto saranno programmate tenendo conto delle condizioni climatiche in relazione allo sviluppo del calore di idratazione in condizioni adiabatiche, del tipo di struttura, della distanza tra i giunti, della lunghezza degli strati da monte a valle, della sequenza dei getti e del tipo dei casseri, e del tempo trascorso tra il momento del getto e l'inizio della presa del calcestruzzo dello strato sottostante.

In funzione del tempo massimo, oltre il quale il piano di ripresa è da considerarsi «giunto freddo», intendendosi con «giunto freddo» quello in cui l'avvenuta presa del calcestruzzo sottostante impedisce l'adesione fra gli strati dovranno essere progettualmente indicati gli interventi sulle superfici di ripresa dei getti. Nelle riprese dopo sospensioni a lungo termine sono da adottare provvedimenti integrativi per la tenuta e/o il drenaggio in prossimità del paramento a monte.

Durante la costruzione verranno sistematicamente controllate le caratteristiche del calcestruzzo prelevando campioni dai getti e sottoponendoli a prove nel laboratorio di cantiere. Ulteriori verifiche dovranno essere eseguite presso laboratori ufficiali. I risultati saranno elaborati e riassunti con criteri statistici. Nel primo periodo dei getti la frequenza dei prelievi per le prove di compressione e trazione sarà di almeno un prelievo per ogni 500 m3 di impasto e, comunque, non inferiore ad un prelievo per ogni giorno di lavoro fino a trenta prelievi. Successivamente, la frequenza potrà essere ridotta, ma non al di sotto di un prelievo ogni 3000 m3 di impasto oppure di un prelievo ogni tre giorni di getto.

Con i risultati delle prove effettuate verranno determinate le resistenze caratteristiche, secondo le disposizioni di cui alle NTC relative alle opere di calcestruzzo.


D.1.1.2 Calcestruzzo rullato

Il calcestruzzo rullato (RCC) è un conglomerato composto da aggregati, acqua e leganti, posto in opera per strati continui di spessore generalmente previsto di 30 cm, come nei rilevati e compattato con rulli vibranti. Il legante è generalmente costituito da cemento Portland o pozzolanico e ceneri volanti o materiali pozzolanici. La dose minima di legante per il corpo diga non può essere inferiore a 150 kg/m3 e il diametro massimo degli aggregati è generalmente inferiore a 100 mm.

Per cemento, aggregati, ceneri, additivi e conglomerato valgono le disposizioni di cui al cap. D.1.1.1, estendendo il periodo di stagionatura fino ad almeno 180 giorni.

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E. Dighe di materiali sciolti

E.1. Caratteristiche generali

Queste dighe sono formate con materiali ricavati da depositi naturali o per abbattimento di formazioni rocciose, posti in opera con modalità controllate per raggiungere le caratteristiche del manufatto previste in progetto.

La scelta di una diga di materiali sciolti è determinata dalla geologia del sito e dalla morfologia delle imposte, dalle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce di fondazione e d'imposta delle spalle, dalla sismicità del sito, oltre che da motivi d'ordine generale, economico e costruttivo.

La scelta di questo tipo di diga è peraltro vincolata dalla disponibilità di depositi naturali o di idonei banchi rocciosi coltivabili, a distanza conveniente secondo il profilo tecnico-economico.

Le dighe di materiali sciolti sono classificabili in funzione della collocazione del dispositivo di tenuta:

- all'interno del corpo del rilevato;

- sul paramento di monte del rilevato.

Per opere di limitata importanza, la tenuta può essere affidata al corpo del rilevato, a permeabilità uniforme.


E.2. Materiali e controlli

L'idoneità dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato, le modalità per la loro costituzione e le proprietà fisiche e meccaniche dopo la loro messa in opera, sono determinate in fase di progettazione mediante prove in sito e in laboratorio nonché, eventualmente, su modelli fisici rappresentativi. È necessario che le caratteristiche di progetto dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato e la loro messa in opera, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche e alla permeabilità, siano verificate con rilevati sperimentali realizzati impiegando i previsti mezzi di cantiere, per controllare anche eventuali trattamenti di miscelazione.

Non è ammesso l'uso di materiali alterabili al contatto con

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F. Traverse fluviali

È definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore assegnato la quota idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate.

Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie.

Per i corsi d'acqua arginati, si applicano tutte le disposizioni delle presenti norme agli argini del tronco fluviale compreso tr

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G. Dighe di tipo misto e di tipo diverso

Per le dighe di tipo misto, costituite in parte da strutture di calcestruzzo ed in parte da strutture di materiali sciolti, v

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H. Dighe esistenti

H.1. Generalità

È definita diga esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, le disposizioni di carattere generale contenute negli altri articoli delle presenti norme costituiscono il riferimento anche per le dighe esistenti. Nel caso di interventi non strutturali dovrà essere valutata la loro possibile influenza sugli SLU e gli SLE della diga o di parti di essa.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle dighe esistenti devono essere conformi ai criteri generali stabiliti dalle vigenti NTC ed in particolare devono essere basate sulle informazioni, le indagini e le misure acquisite nel corso della costruzione e dell'esercizio della diga e su quelle acquisite a seguito di specifiche indagini per identificare le condizioni attuali dell'opera.

Le dighe esistenti dovranno essere sottoposte a valutazione della sicurezza dell'intera struttura o di parti di essa quando ricorrono le condizioni generali stabilite dalle NTC o dal Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta.

La valutazione della sicurezza di uno sbarramento può riguardare la stabilità legata al comportamento del corpo diga, tenuto conto delle condizioni geologiche ed idrologiche, nei suoi aspetti strutturali, geotecnici, inclusa la risposta alle azioni sismiche, ed idraulici.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui all'articolo seguente e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.


H.2. Interventi

Sono individuate le seguenti categorie di intervento:

1. interventi di ristrutturazione mediante lavori e opere di trasformazione anche parziale

- di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle presenti norme per le nuove realizzazioni;

- di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza preesistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove realizzazioni; l'incremento della sicurezza da conseguire deve essere adeguatamente dimostrato in progetto;

- di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati e che, comunque, comportino miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

- di declassamento, con riduzione dell'altezza della diga e/o del volume di invaso del serbatoio;

2. interventi di dismissione per privare lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, garantendo la sicurezza del sito e dei territori di valle.


H.2.1. Intervento di adeguamento

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, ad interventi di adeguamento in caso di:

a) sopraelevazione della diga e/o significativi incrementi delle quote idriche di progetto;

b) variazioni di classe d'uso e/o variazioni di utilizzo della risorsa che comportino significativi incrementi dei carichi di progetto di cui al precedente cap. C;

c) interventi strutturali per trasformare la diga mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un'opera dal comportamento strutturale diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intero sbarramento di ritenuta secondo le indicazioni del presente capitolo.


H.2.2. Intervento di miglioramento

È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, in conseguenza alla valutazione della sicurezza idraulica in base ai criteri di cui al cap. H.3.4., se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il franco idraulico indicato al cap. C.1 risulti inferiore a 500 anni per le dighe di calcestruzzo e a 1000 anni per le dighe di materiali sciolti.

È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento sismico quando le analisi svolte come prescritto ai capp. H.3 e H.4 per valutare la sicurezza sismica lascino prevedere il raggiungimento di uno SLU (SLV/SLC).

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché all'opera nel suo insieme, ove necessario.

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