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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 16/03/1942, n. 267
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- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 09/06/2016, n. 98 (L. 01/08/2016, n. 151)
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 180
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 05/01/2015, n. 1 (L. 04/03/2015, n. 20)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- Sent. Corte Cost. 23/07/2010, n. 279
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
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- Sent. Corte Cost. 30/05/2008, n. 181
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- D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169
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- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D. Leg.vo 08/07/1999, n. 270
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- Sent. Corte Cost. 14/12/1990, n. 538
- Sent. Corte Cost. 22/12/1989, n. 567
- Sent. Corte Cost. 18/07/1989, n. 408
- Sent. Corte Cost. 20/04/1989, n. 204
- Sent. Corte Cost. 31/12/1986, n. 300
- Sent. Corte Cost. 30/04/1986, n. 120
- Sent. Corte Cost. 22/04/1986, n. 102
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 24/07/1978, n. 391
- L. 18/11/1964, n. 1217
- L. 12/07/1961, n. 603
- L. 20/10/1952, n. 1375
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Premessa |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivoSono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. |
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Art. 2. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimentoLa legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrati |
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Art. 3. - Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata |
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Art. 4. - Rinvio a leggi speciali |
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TITOLO II - DEL FALLIMENTO |
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CAPO I - Della dichiarazione di fallimento |
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Art. 5. - Stato d'insolvenzaL'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. |
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Art. 6. - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento |
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Art. 7. - Iniziativa del pubblico ministero |
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Art. 8. - Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile |
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Art. 9. - CompetenzaIl fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'eserciz |
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Art. 9-bis. - Disposizioni in materia di incompetenzaIl provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo |
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Art. 9-ter. - Conflitto positivo di competenza |
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Art. 10. - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa |
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Art. 11. - Fallimento dell'imprenditore defuntoL'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. |
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Art. 12. - Morte del fallitoSe l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. |
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Art. 13. - Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti |
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Art. 14. - Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento |
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Art. 15. - Procedimento per la dichiarazione di fallimentoIl procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai s |
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Art. 16. - Sentenza dichiarativa di fallimento |
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Art. 17. - Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimentoEntro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su |
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Art. 18. - ReclamoContro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della corte d'appello competente; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello; |
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Art. 19. - Sospensione della liquidazione dell'attivo |
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Art. 20. - Morte del fallito durante il giudizio di opposizione |
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Art. 21. - Revoca della dichiarazione di fallimento |
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Art. 22. - Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimentoIl tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. |
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Capo II - Degli organi preposti al fallimento |
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Sezione I - Del tribunale fallimentare |
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Art. 23. - Poteri del tribunale fallimentare |
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Art. 24. - Competenza del tribunale fallimentare |
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Sezione II - Del giudice delegato |
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Art. 25. - Poteri del giudice delegatoIl giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; |
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Art. 26. - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunaleSalvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gl |
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Sezione III - Del curatore |
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Art. 27. - Nomina del curatore |
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Art. 28. - Requisiti per la nomina a curatorePossono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano |
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Art. 29. - Accettazione del curatoreIl curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria a |
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Art. 30. - Qualità di pubblico ufficialeIl curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. |
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Art. 31. - Gestione della procedura |
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Art. 31-bis. - Comunicazioni del curatore |
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Art. 32. - Esercizio delle attribuzioni del curatore |
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Art. 33. - Relazione al giudice e rapporti riepilogativiIl curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. |
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Art. 34. - Deposito delle somme riscosseLe somme riscosse a qualunque titolo dal curat |
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Art. 36. - Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditoriContro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi de |
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Art. 36-bis. - Termini processuali |
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Art. 37. - Revoca del curatoreIl tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il |
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Art. 37-bis. - Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditoriConclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori prese |
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Art. 38. - Responsabilità del curatoreIl curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'inc |
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Art. 39. - Compenso del curatore |
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Sezione IV - Del comitato dei creditori |
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Art. 40. - Nomina del comitatoIl comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, han |
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Art. 41. - Funzioni del comitatoIl comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Il pres |
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Capo III - Degli effetti del fallimento |
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Sezione I - Degli effetti del fallimento per il fallito |
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Art. 42. - Beni del fallitoLa sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla |
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Art. 43. - Rapporti processualiNelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. |
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Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimentoTutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai cr |
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Art. 45. - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimentoLe formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono |
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Art. 46. - Beni non compresi nel fallimentoNon sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli |
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Art. 47. - Alimenti al fallito e alla famigliaSe al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può |
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Art. 48. - Corrispondenza diretta al fallito |
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Art. 49. - Obblighi del fallito |
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Art. 50. - Pubblico registro dei falliti |
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Sezione II - Degli effetti del fallimento per i creditori |
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Art. 51. - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali |
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Art. 52. - Concorso dei creditoriIl fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. |
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Art. 53. - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobiliI crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 275 |
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Art. 54. - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivoI creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle |
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Art. 55. - Effetti del fallimento sui debiti pecuniariN86 La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi |
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Art. 56. - Compensazione in sede di fallimentoI creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non s |
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Art. 57. - Crediti infruttiferiI crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tu |
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Art. 58. - Obbligazioni e titoli di debito |
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Art. 59. - Crediti non pecuniari |
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Art. 61. - Creditore di più coobbligati solidaliIl creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capi |
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Art. 62. - Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfattoIl creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore u |
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Art. 63. - Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanziaIl coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regr |
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Sezione III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori |
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Art. 64. - Atti a titolo gratuitoSono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli at |
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Art. 65. - PagamentiSono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o poster |
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Art. 66. - Azione revocatoria ordinariaIl curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le n |
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Art. 67. - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzieSono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; |
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Art. 67-bis. - Patrimoni destinati ad uno specifico affare |
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Art. 68. - Pagamento di cambiale scadutaIn deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di |
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Art. 69. - Atti compiuti tra coniugi |
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Art. 69-bis. - Decadenza dall'azione e computo dei termini |
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Art. 70. - Effetti della revocazioneLa revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzat |
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Art. 71. - Effetti della revocazione |
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Sezione IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti |
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Art. 72. - Rapporti pendentiSe un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. |
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Art. 72-bis. - Contratti relativi ad immobili da costruire |
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Art. 72-ter. - Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affareIl fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, |
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Art. 72-quater. - Locazione finanziariaAl contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è d |
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Art. 73. - Vendita con riserva di proprietà |
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Art. 74. - Contratti ad esecuzione continuata o periodica |
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Art. 75. - Restituzione di cose non pagateSe la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma no |
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Art. 76. - Contratto di borsa a termineIl contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla dat |
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Art. 77. - Associazione in partecipazioneLa associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il |
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Art. 78. - Conto corrente, mandato, commissione |
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Art. 79. - Contratto di affitto d'azienda |
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Art. 80. - Contratto di locazione di immobiliIl fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il |
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Art. 80-bis. - Contratto di affitto d'azienda |
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Art. 81. - Contratto di appalto |
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Art. 82. - Contratto di assicurazioneIl fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazio |
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Art. 83. - Contratto di edizioneGli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale. |
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Art. 83-bis. - Clausola arbitrale |
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Capo IV - Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari |
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Art. 84. - Dei sigilliDichiarato |
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Art. 85. - Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace |
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Art. 86. - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione |
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Art. 87. - InventarioIl curatore, rimossi i sigilli, red |
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Art. 87-bis. - Inventario su altri beni |
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Art. 88. - Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatoreIl curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fa |
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Art. 89. - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancioIl curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, |
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Art. 90. - Fascicolo della proceduraImmediatamente dopo la pubblicazione d |
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Art. 91. - Anticipazioni delle spese dall'erario |
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Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi |
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Art. 92. - Avviso ai creditori ed agli altri interessatiIl curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e i |
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Art. 93. - Domanda di ammissione al passivoLa domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. N130 Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabil |
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Art. 94. - Effetti della domanda |
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Art. 95. - Progetto di stato passivo e udienza di discussioneIl curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impedit |
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Art. 96. - Formazione ed esecutività dello stato passivoIl giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizio |
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Art. 97. - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo |
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Art. 98. - ImpugnazioniContro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. |
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Art. 99. - ProcedimentoLe impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento; |
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Art. 100. - Impugnazione dei crediti ammessi |
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Art. 101. - Domande tardive di creditiLe domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l |
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Art. 102. - Previsione di insufficiente realizzoIl tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti gio |
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Art. 103. - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzioneAi procedimenti che hanno |
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Capo VI - Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 104. - Esercizio provvisorio dell'impresa del fallitoCon la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il gi |
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Art. 104-bis. - Affitto dell'azienda o di rami dell'aziendaAnche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. |
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Art. 104-ter. - Programma di liquidazioneEntro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. N395 Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l'opportunità di |
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Sezione II - Della vendita dei beni |
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Art. 105. - Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in bloccoLa liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di c |
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Art. 106. - Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere |
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Art. 107. - Modalità delle venditeLe vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia l |
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Art. 108. - Poteri del giudice delegatoIl giudice delegato, su istanza |
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Art. 108-bis. - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili |
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Art. 108-ter. - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi |
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Art. 109. - Procedimento di distribuzione della somma ricavataIl giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. |
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Capo VII - Della ripartizione dell'attivo |
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Art. 110. - Procedimento di ripartizioneIl curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 98, il curatore, nel progetto di ri |
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Art. 111-bis. - Disciplina dei crediti prededucibiliI crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti |
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Art. 111-ter. - Conti specialiLa massa liquida attiva i |
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Art. 111-quater. - Crediti assistiti da prelazione |
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Art. 112. - Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente |
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Art. 113. - Ripartizioni parzialiNelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi |
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Art. 113-bis. - Scioglimento delle ammissioni con riserva |
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Art. 114. - Restituzione di somme riscosse |
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Art. 115. - Pagamento ai creditori |
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Art. 116. - Rendiconto del curatoreCompiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione |
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Art. 117. - Ripartizione finaleApprovato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. |
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Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare |
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Sezione I - Della chiusura del fallimento |
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Art. 118. - Casi di chiusuraSalvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; N195 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammo |
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Art. 119. - Decreto di chiusuraLa chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conform |
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Art. 120. - Effetti della chiusuraCon la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. N204 |
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Art. 121. - Casi di riapertura del fallimentoNei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare alm |
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Art. 122. - Concorso dei vecchi e nuovi creditoriI creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito |
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Art. 123. - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditoriIn caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallim |
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Sezione II - Del concordato |
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Art. 124. - Proposta di concordatoLa proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il |
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Art. 125. - Esame della proposta e comunicazione ai creditoriLa proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis |
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Art. 126. - Concordato nel caso di numerosi creditori |
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Art. 127. - Voto nel concordatoSe la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passiv |
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Art. 128. - Approvazione del concordatoIl concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previ |
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Art. 129. - Giudizio di omologazioneDecorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazion |
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Art. 130. - Efficacia del decreto |
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Art. 131. - ReclamoIl decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla canc |
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Art. 132. - Intervento del pubblico ministero |
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Art. 133. - Spese per omologazione |
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Art. 134. - Rendiconto del curatore |
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Art. 135. - Effetti del concordatoIl concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato |
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Art. 136. - Esecuzione del concordatoDopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologa |
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Art. 137. - Risoluzione del concordatoSe le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordat |
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Art. 138. - Annullamento del concordato |
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Art. 139. - Provvedimenti conseguenti alla riapertura |
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Art. 140. - Gli effetti della riaperturaGli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123. |
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Art. 141. - Nuova proposta di concordato |
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Capo IX - Della esdebitazione |
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Art. 142. - EsdebitazioneIl fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficu |
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Art. 144. - Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti |
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Art. 145. - Condanne penali che ostano alla riabilitazione |
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Capo X - Del fallimento delle società |
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Art. 146. - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitataGli amministratori |
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Art. 147. - Società con soci a responsabilità illimitataLa sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente |
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Art. 148. - Fallimento della società e dei sociNei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia p |
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Art. 149. - Fallimento dei sociIl fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. |
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Art. 150. - Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Nei fallimenti delle società con soci a responsabil |
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Art. 151. - Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria |
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Art. 152. - Proposta di concordatoLa proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, s |
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Art. 153. - Effetti del concordato della societàSalvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soc |
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Art. 154. - Concordato particolare del socioNel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concorda |
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Capo XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare |
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Art. 155. - Patrimoni destinati ad uno specifico affareSe è dichiarato |
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Art. 156. - Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezzaSe a seguito del fa |
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Art. 157. - Accertamento del passivo |
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Art. 158. - Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili |
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Art. 159. - Concordato |
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TITOLO III - DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE |
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CAPO I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo |
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Art. 160. - Presupposti per l'ammissione alla procedura |
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Art. 161. - Domanda di concordatoLa domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; |
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Art. 162. - Inammissibilità della propostaIl Tribunal |
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Art. 163. - Ammissione alla procedura e proposte concorrentiIl tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. N275 Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimen |
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Art. 163-bis - Offerte concorrentiQuando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizio |
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Art. 164. - Decreti del giudice delegato |
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Art. 165. - Commissario giudizialeIl commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. |
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Art. 166. - Pubblicità del decreto |
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Capo II - Degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo |
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Art. 168. - Effetti della presentazione del ricorsoDalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa a |
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Art. 169. - Norme applicabili |
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Art. 169-bis. - Contratti pendenti |
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Capo III - Dei provvedimenti immediati |
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Art. 170. - Scritture contabiliIl giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei li |
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Art. 171. - Convocazione dei creditoriIl commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161, apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’I |
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Art. 172. - Operazioni e relazione del commissario |
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Art. 173. - Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della proceduraIl commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente |
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Capo IV - Della deliberazione del concordato preventivo |
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Art. 174. - Adunanza dei creditoriL’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. |
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Art. 175. - Discussione della proposta di concordatoNell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto. N473 |
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Art. 176. - Ammissione provvisoria dei crediti contestatiIl giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo del |
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Art. 177. - Maggioranza per l’approvazione del concordatoIl concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvat |
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Art. 178. - Adesioni alla proposta di concordatoNel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori |
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Capo V – Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti |
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Art. 179. - Mancata approvazione del concordatoSe nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne rif |
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Art. 180. - Giudizio di omologazioneSe il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. |
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Art. 181. - Chiusura della procedura |
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Art. 182. - CessioniSe il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, p |
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Art. 182-bis. - Accordi di ristrutturazione dei debitiL’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. N307 L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e a |
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Art. 182-ter - Trattamento dei crediti tributari e contributivi1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assis |
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Art. 182-quater. - Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debitiI crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111. |
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Art. 182-quinquies. - Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debitiIl debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. N403 |
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Art. 182-sexies. - Riduzione o perdita del capitale della società in crisiDalla data del de |
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Art. 182-septies - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesaLa disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini di cui al primo comma occorre che: |
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Art. 182-octies - Convenzione di moratoriaLa convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, � |
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Art. 182-novies - Accordi di ristrutturazione agevolati |
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Art. 182-decies - Coobbligati e soci illimitatamente responsabili |
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Art. 183. - Reclamo |
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Art. 184. - Effetti del concordato per i creditoriIl concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di |
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Capo VI - Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo |
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Art. 185. - Esecuzione del concordatoDopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell’art. 136. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla propos |
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Art. 186. - Risoluzione e annullamento del concordatoCiasc |
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Art. 186-bis. - Concordato con continuità aziendaleQuando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; |
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TITOLO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA |
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Art. 187. - Domanda di ammissione alla procedura |
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Art. 188. - Ammissione alla procedura |
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Art. 189. - Adunanza dei creditori |
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Art. 190. - Provvedimenti del giudice delegato |
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Art. 191. - Poteri di gestione del commissario giudiziale |
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Art. 192. - Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata |
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Art. 193. - Fine dell’amministrazione controllata |
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TITOLO V - DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
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Art. 194. - Norme applicabiliLa liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano div |
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Art. 195. - Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativaSe un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno an |
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Art. 196. - Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativaPer le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichia |
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Art. 197. - Provvedimento di liquidazioneIl provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità c |
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Art. 198. - Organi della liquidazione amministrativaCon il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nomina |
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Art. 199. - Responsabilità del commissario liquidatoreIl commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. |
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Art. 200. - Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresaDalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società |
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Art. 201. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistentiDalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione I |
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Art. 202. - Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenzaSe l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventiv |
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Art. 203. - Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenzaAccertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedi |
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Art. 204. - Commissario liquidatoreIl commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla l |
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Art. 205. - Relazione del commissarioL’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ulti |
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Art. 206. - Poteri del commissario |
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Art. 207. - Comunicazione ai creditori e ai terziEntro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il su |
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Art. 208. - Domande dei creditori e dei terziI creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto art |
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Art. 209. - Formazione dello stato passivoSalvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 ac |
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Art. 210. - Liquidazione dell’attivoIl commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vi |
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Art. 211. - Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci |
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Art. 212. - Ripartizione dell’attivoLe somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’art. 111. |
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Art. 213. - Chiusura della liquidazionePrima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto del |
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Art. 214. - ConcordatoL’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a prop |
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Art. 215. - Risoluzione e annullamento del concordato |
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CAPO I - Reati commessi dal fallito |
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Art. 216. - Bancarotta fraudolentaÈ punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha espos |
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Art. 217. - Bancarotta sempliceÈ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizion |
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Art. 217-bis. - Esenzioni dai reati di bancarottaLe disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano |
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Art. 218. - Ricorso abusivo al creditoGli amministratori, i |
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Art. 219. - Circostanze aggravanti e circostanza attenuanteNel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite so |
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Art. 220. - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallitoÈ punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nomi |
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Art. 221. - Fallimento con procedimento sommarioSe al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo. |
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Art. 222. - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita sempliceNel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti c |
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Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito |
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Art. 223. - Fatti di bancarotta fraudolentaSi applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo |
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Art. 224. - Fatti di bancarotta sempliceSi applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società d |
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Art. 225. - Ricorso abusivo al creditoSi applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali |
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Art. 226. - Denuncia di crediti inesistentiSi applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fa |
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Art. 227. - Reati dell’institoreAll’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti prevedut |
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Art. 229. - Accettazione di retribuzione non dovutaIl curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in s |
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Art. 230. - Omessa consegna o deposito di cose del fallimentoIl curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detie |
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Art. 231. - Coadiutori del curatoreLe disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fal |
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Art. 232. - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallitoÈ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 N481 a euro 516 |
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Art. 233. - Mercato di votoIl creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel con |
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Art. 234. - Esercizio abusivo di attività commercialeChiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penal |
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Art. 235. - Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari |
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Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa |
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Art. 236. - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata |
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Art. 236-bis. - Falso in attestazioni e relazioni |
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Art. 237. - Liquidazione coatta amministrativaL’accertamen |
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Capo IV - Disposizioni di procedura |
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Art. 238. - Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimentoPer i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarati |
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Art. 239. - Mandato di cattura |
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Art. 240. - Costituzione di parte civile |
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Art. 241. - RiabilitazioneLa riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 242. - Disposizione generaleGli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati d |
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Art. 243. - Rappresentante degli erediNei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall’art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici gi |
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Art. 244. - Sentenza dichiarativa di fallimentoLe opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolat |
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Art. 245. - Deposito delle somme riscosseIl curatore, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle dispo |
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Art. 246. - Provvedimenti del giudice delegatoI reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano |
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Art. 247. - Delegazione dei creditoriNei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sosti |
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Art. 248. - Esercizio provvisorioLe disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entra |
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Art. 249. - Giudizi di retrodatazionePer i fallimenti dichiarati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data |
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Art. 250. - Accertamento del passivoIl procedimento per l’accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell’entrat |
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Art. 251. - Domande tardive e istanze di revocazioneSe sono in corso giudizi su domande tardive per l’ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti amme |
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Art. 252. - Liquidazione dell’attivoSe prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il |
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Art. 253. - Ripartizione dell’attivoAlla ripartizione dell’attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato |
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Art. 254. - Rendiconto del curatoreSe il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima de |
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Art. 255. - ConcordatoLa proposta di concordato presentata prima dell’entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori. L’approvazione della proposta di concordato in |
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Art. 256. - Riabilitazione civileAnche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già otte |
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Art. 257. - Azione di responsabilità contro gli amministratoriIl giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall’art. 146 anche se l’azione di responsabilità contro gli amministr |
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Art. 258. - Versamenti dei sociNei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la |
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Art. 259. - Piccoli fallimentiPer i piccoli fallimenti in corso all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori. |
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Art. 260. - Concordato preventivoLa procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto p |
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Art. 261. - Liquidazione coatta amministrativaLe liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizion |
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Art. 262. - Iscrizione nel registro delle impreseFino all’attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere e |
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Art. 263. - Ruolo degli amministratori giudiziariCol regio decreto preveduto nell’art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in |
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Art. 264. - Istituto di creditoQuando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto |
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Art. 266. - Disposizioni abrogateCon l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall’art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
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