La Sent. Corte Cost. 23/07/2010, n. 279 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 e dal D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169 a decorrere dal 01/01/2008, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

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