N172 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 96, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 8, del D. Leg.vo 12/09/2007, n. 169 a decorrere dal 01/01/2008, così recitava:

“Art. 108-bis (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili)

La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.”

Dalla redazione