Articolo aggiunto dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 e successivamente abrogato dal D. Leg.vo del 12/09/2007 n. 169. L’articolo 108-bis così recitava: “La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.”

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