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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria
- Emanuela Greco
Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria
Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria
CONTESTO NORMATIVO |
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Norme del Codice civileIl tema dell’impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (anche comunemente denominata “causa di forza maggiore”), come causa dell’inadempimento delle obbligazioni, è regolato nell’ordinamento italiano dai seguenti articoli del Codice civile: - art. 1218 del Codice civile Responsabilità del debitore - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritar |
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Normativa speciale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19Con Delib. P.C.M. 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020, n. 26) è stato dichiarato, per 6 mesi dal 31/01/2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri |
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Norme “emergenziali” che fanno riferimento all’impossibilità della prestazioneL’art. 3, comma 6-bis del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (introdotto dal D.L. 17/03/2020, n. 18) prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui al medesimo decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Secondo tale norma, dunque, il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ex art. 1218 del Codice civile, nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Non si tratta di un’esclusione automatica della responsabilità del debitore per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a quest’ultimo; si configurerebbe invece un obbligo di valutazione (da parte del giudice, arbitro o altra autorità competente) delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, ai fini dell’eventuale accertamento dell’impossibilità della prestazione come causa dell’esclusione della responsabilità del debitore. |
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Eccessiva onerosità sopravvenutaIn tema di contratti a esecuzione continuata o periodica, nonché di contratti a esecuzione differita, si richiama il rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 del Codice civile, secondo il quale, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (quali potrebbero essere le misure di contenimento), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. |
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Nuovo codice appalti e principio di conservazione dell'equilibrio contrattualeL'art. 9 del D. Leg.vo 36/2023, recante il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, introduce una significativa innovazione attraverso la quale si codifica la disciplina da applicare per la gestione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta negli appalti pubblici, dovuta a sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, tali da determinare una sostanziale alterazione nell’equilibrio contrattuale. L'art. 9 del D. Leg.vo 36/2023 specifica i presupposti che devono ricorrere cumulativamente per l'applicazione del principio: |
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PRESUPPOSTI PER L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONELa liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1 |
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Elemento oggettivo: carattere assoluto e inevitabile dell’eventoSi deve trattare di un’impossibilità oggettiva: la circostanza o l’evento devono avere un carattere assoluto e inevitabile, che sfugga completamente al controllo del debitore e non derivi da una causa imputabile a quest’ultimo. Non si deve cioè trattare di una mera difficoltà ad adempiere da parte un determinato debitore, ma di un impedimento oggettivo, che renderebbe impossibile l’adempimento della prestazione a qualsiasi debitore. |
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Elemento soggettivo: non evitabilità o superabilità dell’eventoDeve ricorrere anche il presupposto soggettivo dell’impossibilità sopravvenuta, i.e. l’assenza di colpa del debitore, il quale deve avere fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione e limitare le conseguenze dell’evento e non deve avere contribuito a rendere impossibile la prestazione a seguito del verificarsi dell’evento stesso. In via generale, il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (Cass. 06/08/2008, n. 21250 Visualizza PDF |
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Imprevedibilità dell’eventoSi aggiunge che l’evento non doveva essere prevedibile al momento della stipula del contratto e, ovviamente, deve essersi verificato successivamente alla stipula del contratto stesso. |
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FORZA MAGGIORESi precisa che nelle clausole di “forza maggiore” presenti nei contratti commerciali, si inserisce spesso, a titolo esemplificativo, un elenco di eventi tra i quali figurano generalmente la dichiarazione di pandemia e gli atti di autorità. Al ricorrere di tali eventi, si presumono sussistenti |
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OPERATIVITÀ |
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Onere della provaL’onere di provare la sussistenza dell’evento imprevedibile che ha causato l’impossibilità sopravvenuta di adempiere l’obbligazione grava su chi invoca l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il debitore deve dimostrare che è stato proprio l’ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedi |
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Onere di comunicazioneAl fine di invocare il ricorrere di una causa di impossibilità sopravvenuta che abbia impedito l’adempimento di un’obbligazione, o il ritardo nell’esecuzion |
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CONSEGUENZE DELL’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA |
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Impossibilità definitiva e estinzione dell’obbligazione (risoluzione del contratto)Ai sensi dell’art. 1256 del Codice civile, l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. In altri termini, la sopravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione, se non & |
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Impossibilità di adempiere e impossibilità di ricevere la prestazione.Si segnala che, secondo la giurisprudenza, entrambe le parti possono invocare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: sia il soggetto che si trova nell’impossibilità di adempiere che il soggetto che è nell’impossibilità di ricevere la prestazione. In particolare, in tema di risoluzione del contra |
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Impossibilità totale e non esigibilità della controprestazioneAi sensi dell’art. 1 |
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Impossibilità parziale e riduzione della prestazione o recessoAi sensi dell’art. 1 |
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Impossibilità temporanea e sospensione del contrattoL’art. 1456 del Codice civile prevede che se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, e l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Il debitore moroso può andare esente da responsabilità per il ritardo solo quando dimostri che questo è dipeso da causa a lui non imputabile (Cass. 1417/1988). |
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Perdurare dell’impossibilità e estinzione dell’obbligazioneL’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’ |
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Impossibilità parziale temporaneaÈ stata anche prospettata dalla giurisprudenza l’ipotesi in cui il verificarsi di un evento imprevedibile (costituito dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del Covid-19) causi un’impossibilit& |
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ALCUNI CASI SPECIFICI |
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Contratti di locazione ad uso commercialeNel caso di un contratto di locazione di beni immobili per l’esercizio di attività produttive (ristorazione), il Tribunale di Roma (Ordinanza del Trib. Roma, sezione VI civile, 27/08/2020 Visualizza PDF), ha ritenuto che la crisi economica dipesa dalla pandemia Covid-19 e la chiusura forzata delle attività commerciali - ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione - sono da considerarsi eventi stra |
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Contratti di compravendita immobiliarePer il caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare che prevede la stipula del rogito con pagamento del saldo durante il periodo in cui sono in vigore i provvedimenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che limitano, tra l’altro, gli spostamenti di persone, il Consiglio nazionale del notariato ha diffuso un’informativa relativa all&rsqu |
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Contratti di appalto privatiL’inosservanza dei termini stabiliti nel contratto di appalto per l’esecuzione dell’opera comporta l&rsq |
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Lavorazioni a catenaIn ipotesi di lavorazioni a catena, ove uno sciopero, non imputabile al datore di lavoro, paralizzi l’attività di un reparto intermedio, di ta |
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Contratti con la P.A.Ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l’impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all’esercizio di potestà pubblicistiche (come nel caso dell’intervenuta adozione di strumenti urbanistici), alla stregua dell’obbligo dell’amministrazione, nel quadro del dovere di osservanza di un comportamento ispirato a correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto, di valutare le suddette sopravvenienze confrontandole altresì con la pregressa negoziazione. In altre parole, le suddette circostanze vanno valutate alla stregua dell’obbligo della |
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STIPULA DI CONTRATTI DURANTE LO STATO DI EMERGENZAPer la stipula di contratti durante lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19 (i.e. dal 31/01/2020 alla fine dello stato di emergenza), si ritiene opportuno l’inserimento di specifiche clausole con le quali: - si dà atto dello stato di emergenza in corso (rispetto al quale, chiaramente, non può rilevare il requisito dell’imprevedibilità); - si elencano le misure di co |
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