N146 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 22/04/1986, n. 102 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, del presente articolo ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui ciascun creditore poteva impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore doveva dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

La Sent. Corte Cost. 30/04/1986, n. 120 aveva dichiarato, l'illegittimità costituzionale del presente comma 2, del presente articolo ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevedeva, nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorresse il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

La Sent. Corte Cost. 14/12/1990, n. 538 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva che i creditori ammessi allo stato passivo potessero proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore doveva dare notizia a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 85, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

“Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi)

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell’art. 98, terzo comma.

Se all’udienza le parti non raggiungono l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l’istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell’articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.”

Dalla redazione