Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. L’articolo 4 così recitava: “1. L’agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d’imposta.”

Dalla redazione