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Sent.C. Cass. 15/01/2000, n. 421

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Associazione temporanea di imprese - Fallimento impresa capogruppo - Conseguente estinzione mandato delle altre. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Associazione temporanea di imprese - Fallimento impresa capogruppo dopo accettazione da parte Amministrazione dell'opera eseguita - Conseguenze.
1. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società capogruppo, costituita ex lege come mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi risolto a norma dell'art. 78 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 che non trova deroga nella disciplina del D.L.vo n. 406 cit. e conseguentemente l'impresa mandante (essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere dall'Amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati, la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza; correlativamente, detta Amministrazione non può eseguire il pagamento di detto corrispettivo alla curatela fallimentare dell'impresa capogruppo che, per effetto della cessazione del mandato, non è più legittimata ad effettuare incassi in nome e per conto dell'altra associata, dovendosi inoltre ritenere che qualora la curatela riceva detto pagamento, il credito dell'impresa già mandante, che agisca per ottenere dalla curatela la somma pagata dall'Amministrazione appaltatrice, non debba essere fatto valere in sede concorsuale, avanti al Tribunale fallimentare, ma possa esserlo avanti al giudice ordinario. (Nella specie, l'impresa mandante aveva agito contro la curatela per ottenere l'accertamento della propria legittimazione alla riscossione del suddetto corrispettivo; nel giudizio era intervenuta l'Amministrazione appaltante che aveva messo a disposizione la somma ed il giudice di merito, dopo che quello di primo grado aveva reputato improponibile l'azione, in quanto di competenza del Tribunale fallimentare, ed aveva dichiarato la debenza di essa alla curatela dell'impresa mandataria, attribuendogliela; il giudice d'appello aveva, invece, in applicazione dei principi affermati dalla Corte suprema, condannato la curatela a corrisponderla all''impresa già mandante). 2. In tema di appalto stipulato da un'associazione temporanea di imprese, qualora la società capogruppo e mandataria ex lege dell'altra associata abbia stipulato un accordo in forza del quale, dietro pagamento immediato di una percentuale sulla parte di corrispettivo dell'appalto che le competerebbe direttamente, in proporzione alla quota di lavori di sua pertinenza, si sia impegnata, una volta conseguito dall'Amministrazione appaltatrice il pagamento di detta parte, a trasferirla all'impresa associata e sua mandante, e qualora la capogruppo, dopo la compiuta esecuzione dei lavori e l'accettazione degli stessi da parte dell'Amministrazione, fallisca ed il suo curatore riceva successivamente il pagamento dall'Amministrazione stessa, il credito oggetto del detto impegno deve reputarsi venuto ad esistenza non al momento della suddetta ricezione, ma fin dal momento dell'accettazione dell'opera, con la conseguenza che l'azione intesa a far valere l'efficacia della cessione e, quindi la pretesa creditoria alla somma oggetto del pagamento ricevuto, deve esercitarsi in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 52 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.


(R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 78R; D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 23, 8° comma)[R=DLG40691,A=23] (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 52)

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