Articolo così modificato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 156. Organi e provvedimenti conservativi.

(...)

2. È facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa l'apposizione dei sigilli."

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