Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. L’articolo 85 così recitava: “Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell’articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all’apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.”

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