N230 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 299, comma 1, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e, successivamente, abrogato dall'art. 122, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

“Art. 133 (Spese per omologazione)

Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito.

Per il rimborso delle spese anticipate dall’erario si provvede a norma dell’art. 91.”

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