Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/04/2014, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/04/2014, n. 3

Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).
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Premessa

Con il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011, l'Autorità forniva chiarimenti in ordine alla procedura di concordato preventivo ed alla sua incidenza sul mantenimento, ai fini della qualificazione, del requisito genericamente previsto dall'art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 R.

In particolare, alla luce della finalità sottesa all'istituto in esame, volto al risanamento dell'attività impren

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Il concordato preventivo e le novità introdotte dall'art. 186-bis della Legge fallimentare

Come esposto in premessa, l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 R, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto l'art. 186-bis della legge fallimentare n. 267/42 e s.m.i. che disciplina la particolare fattispecie del cosiddetto «concordato con continuità aziendale», nuova figura ricorrente quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) della medesima legge prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.

In tale ipotesi, la norma stabilisce la previsione di benefici ed agevolazioni quali la moratoria annuale sui crediti muniti di diritti di prelazione (art. 186-bis, comma 2), l'inefficacia delle clausole di risoluzione dei contratti in corso a motivo dell'apertura della procedura nonché, al ricorrere di determinate condizioni indicat

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Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo ordinario

Alla luce di quanto sopra chiarito in linea generale in merito all'introduzione dell'istituto del concordato con continuità aziendale, ne consegue che al di fuori dei confini indicati dal citato art. 186-bis, deve concludersi nel senso che le imprese sottoposte a concordato preventivo «ordinario» rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del D.P.R. n. 207

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Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo «con continuità aziendale»

Relativamente alle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato «con continuità aziendale», occorre distinguere preliminarmente, come sopra accennato, l'esistenza di una prima fase relativa alla presentazione della domanda di concordato (atto introduttivo del procedimento), da cui iniziano a decorrere determinati effetti inquadrabili nell'ambito di una tutela di carattere anticipatorio, ed una seconda fase, di carattere eventuale, che prende le mosse dall'ammissione al concordato preventivo.

Ciò premesso, si precisa che alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale la norma salvaguarda la possibilità di esecuzione dei contratti in corso, risultando ulteriormente previsto che una volta emesso il decreto che ammette l'impresa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, l'esecuzione del contratto è consentita a condizione che venga prodotta la relazione del professionista attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del

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Regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di concordato preventivo «in bianco»

N1

Accanto alle figure di concordato sopra delineate, il «Decreto Sviluppo 2

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Conclusioni

Sulla base di quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene che:

al di fuori dei confini indicati dal citato art. 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo «ordinario» rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del D.P.R. n. 207/2

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