La Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamo del presente articolo all'articolo 55 "nella parte cui nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro di cui all'articolo 2751-bis numero 5 del codice civile che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

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