Articolo aggiunto dal D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132).

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo "si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

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