Articolo inserito dall’art. 20, comma 1, del D.L. 24/08/2021, n. 118 (L. 21/10/2021, n. 147).

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.L. 24/08/2021, n. 118 (L. 21/10/2021, n. 147), la presente modifica, si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del presente regio decreto, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25/08/2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive al 25/08/2021.

Dalla redazione