N260 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 140, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

"Art. 159 (Concordato)

La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame."

Dalla redazione