Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. L’articolo 157 così recitava: "La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame."

Dalla redazione