N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

“Art. 21 (Revoca della dichiarazione di fallimento)

Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l’attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.”

Dalla redazione