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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Concordato preventivo e partecipazione ad affidamenti pubblici
- Angela Perazzolo
Concordato preventivo e partecipazione ad affidamenti pubblici
Concordato preventivo e partecipazione ad affidamenti pubblici
Premessa e normativa di riferimentoIl concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata dalla c.d. Legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267) alla quale il debitore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza può ricorrere, a determinate condizioni ed avendone i requisiti, per tentare di evitare il fallimento. Tale istituto assume particolare rilevanza negli appalti pubblici |
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Concordato con continuità aziendaleIl concordato con continuità aziendale è disciplinato dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, introdotto dall’art. 33 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito dalla L. 07/08/2012, n. 134, con l’intento di favorire i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa sottraendoli dal nove |
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Chiarimenti dell’ANACSuccessivamente all’introduzione dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, effettuata dall’art. 33 del D.L. n. 83/2012, l’ANAC (ex AVCP) aveva fornito chiarimenti con la Determinazione 23/04/2014, n. 3, secondo la quale: |
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Orientamenti della giurisprudenzaLa giurisprudenza si è più volte pronunciata sull’individuazione della causa di esclusione con riguard |
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Stipula e prosecuzione dei contratti di appaltoSecondo il C. Stato 05/04/2018, n. 2106, le aziende ammesse al con |
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Partecipazione alla gara nelle more dell’ammissione al concordatoSecondo il C. Stato 03/07/2014, n. 3344, la domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale non costituisce di per sé elemento ostativo né alla prosecuzione alla partecipazione alle pubbliche gare e né ai fini del conseguimento, o della verifica o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione. Nelle more, tra il deposito della domanda e l'ammissione del concordato, l'impresa che abbia fatto domanda di concordato preventivo con continuità aziendale conserva dunque la facoltà partecipare alle gare di affidamento dei pubblici contratti. |
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Raggruppamenti temporanei di impreseCome già evidenziato, ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. A tale riguardo: - secondo Cass. S.U. 20/12/2018, n. 33013, la regola, secondo la quale i soggetti in concordato in continuità possono partecipare a procedure di assegnazione, non si applica nel caso in cui l'impresa in concordato sia la mandataria in raggruppamento temporaneo di imprese. In tale ipotesi, opera l'esclusione dalle procedure concorsuali per carenza dei requisiti soggettivi richi |
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Disposizioni derivanti dal D.L. 32/2019 e dal Codice della crisi d’impresaCome già evidenziato, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative alla partecipazione agli affidamenti pubblici e alla prosecuzione dei contratti dei soggetti in concordato preventivo sono state oggetto di modifica da parte del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. “Decreto sblocca cantieri”), convertito dalla L. 14/06/2019, n. 55, che ha anticipato al 19/04/2019 (data di entrata in vigore del D.L.) le modifiche effettuate dal Codice della crisi d’impresa (D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14). |
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