Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 86. Cose non soggette all’apposizione dei sigilli.

1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:

1) le cose che servono all’esercizio dell’impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;

2) le scritture contabili;

3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;

4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell’art. 34.

2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.

3. Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l’obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.”

Dalla redazione