Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura.

1. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161."

Dalla redazione