Articolo sostituito dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5 in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

“Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

2.         Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d’ufficio.”

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