N335 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 147, comma 1, del D. Leg.vo 09/01/2006, n. 5 a decorrere dal 16/07/2006, così recitava:

"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.

1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame."

Dalla redazione