Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 12/09/2007 n. 169. L’articolo 20 così recitava: “Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell’art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.”

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